Nell’Ordinanza n. 15185 dell’11 giugno 2018 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità statuiscono che, nel Processo tributario, non costituisce motivo di inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del “servizio postale universale”, il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’Ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Infatti,
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