Provvedimento di riclassamento delle microzone comunali: i limiti tracciati dalla Cassazione

Nell’Ordinanza n. 16631 del 25 giugno 2018 della Corte di Cassazione, la questione controversa in esame ha ad oggetto il provvedimento di riclassamento delle microzone comunali.

I Giudici di legittimità rilevano che non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorché da questi ultimi non siano evincibili gli elementi (come la qualità urbana del contesto in cui si inserisce l’immobile, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) che, in concreto, abbiano inciso sul diverso classamento. Dunque, il provvedimento in questione deve essere motivato riportando i parametri che lo hanno determinato. Infine, la Suprema Corte precisa che tale obbligo di motivazione deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento.