Nella Delibera n. 64 del 28 maggio 2018 della Corte dei conti Piemonte, viene chiesto un parere sulla corretta determinazione del limite di spesa di personale per il Comune in questione, ed in particolare:
– se le spese per il personale appartenente alle “categorie protette” debbano essere escluse anche quando riferite a personale non rientrante nella quota d’obbligo riservata alle categorie protette;
– se la minore spesa derivante dal trasferimento o cessazione del personale appartenente alle “categorie protette” possa essere utilizzato, nei limiti delle norme vigenti, per la sostituzione del personale trasferito o cessato.
La Sezione afferma che, nel calcolo delle spese di personale ai fini della verifica del rispetto dei limiti di spesa per l’Ente, l’esclusione delle spese per il personale appartenente alle “categorie protette” è ammissibile solo quando le stesse siano riferite a soggetti rientranti nella quota d’obbligo ad essi riservata.
E, nel caso di trasferimento o cessazione di personale appartenente alle “categorie protette” assunte al di fuori della predetta quota d’obbligo, la conseguente minor spesa può essere utilizzata per la sua sostituzione soltanto negli ordinari limiti delle norme vigenti.




