Nella Sentenza n. 81 del 27 marzo 2018 della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Toscana, viene condannata una Società titolare della gestione di struttura ricettiva, in solido con i propri amministratori, al pagamento in favore di un Comune dell’Imposta di soggiorno incassata, oltre spese di giudizio e interessi legali.
Il danno è correlato al mancato versamento, in favore dell’Ente Locale, dell’Imposta di soggiorno, istituita con Deliberazione consiliare, a seguito della promulgazione del Dlgs. n. 23/11 che, all’art. 4, comma 2, ha reintrodotto l’abrogato tributo, per il periodo luglio 2012 – febbraio 2015, avendo operato, come riferito dalla Polizia
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