Sulla G.U. n. 256 del 2 novembre 2022 è stato pubblicato il Decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163, recante “Disposizioni integrative e correttive del Dlgs. n. 36/2021, in attuazione dell’art. 5 della Legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di Enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”.
Il Decreto in questione ha lo scopo di integrare e correggere il quadro normativo in materia di ordinamento sportivo a tutela dei diritti dei lavoratori del Settore e al tempo stesso garantire “la sostenibilità del Sistema sport”.
Tra le principali novità vi è la conferma, all’art. 24 del Decreto, dell’esenzione Irpef per i lavoratori autonomi con reddito non superiore a Euro 15.000, qualora l’ammontare dei compensi percepiti superi il limite di Euro 15.000 solo la parte eccedente concorre a formare il reddito imponibile.
Passando invece al Regolamento del “lavoro sportivo” prestato nell’area del Dilettantismo, il Decreto sancisce che, a partire dal prossimo 1° gennaio 2023, il lavoro sportivo dilettantistico si presumerà oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano, congiuntamente, i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:
- la durata delle prestazioni, pur avendo carattere continuativo, non superi le 18 ore settimanali (ad esclusione del tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive);
- le prestazioni oggetto del contratto risultino coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva.
In materia pensionistica viene sancito l’obbligo di versamento, per compensi superiori ai Euro 5.000 annui, dei contributi previdenziali in capo ai lavoratori sportivi nei Settori dilettantistici, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni di lavoro autonomo.
Viene precisato infine che la gestione previdenziale di riferimento per i lavoratori con contratto di lavoro subordinato (professionale o dilettantistico) sarà il “Fondo pensione dei lavoratori sportivi” gestito dall’Inps mentre, per i lavoratori autonomi, è prevista la “Gestione separata Inps”.
Infine, è prevista, fino al 31 dicembre 2027, in favore delle posizioni inerenti i rapporti di collaborazione coordinate e continuative e lavoro autonomo, una riduzione del 50% delle aliquote, con equivalente riduzione dell’imponibile contributivo e conseguentemente delle relative prestazioni pensionistiche. Per ulteriori dettagli si rimanda al testo del Decreto.




