Nella Sentenza n. 368 del 2 luglio 2018 del Tar Lazio, i Giudici statuiscono che l’integrazione a mezzo “soccorso istruttorio” nelle gare per l’affidamento di contratti pubblici di appalto è ammissibile per la produzione dei documenti che attestino requisiti soggettivi di partecipazione già posseduti dalle Imprese concorrenti. Mentre non può essere ammessa per l’integrazione o la precisazione dell’offerta che non risulti chiara dalla documentazione già presentata. Ciò per evitare alterazioni del principio di parità nella valutazione delle offerte, il quale può essere osservato in una comparazione immediata delle medesime a buste aperte, mentre successive integrazioni, quando i concorrenti hanno avuto conoscenza delle offerte avversarie, possono falsare la gara e consentire ad alcune Imprese (quelle interessate dalla richiesta integrativa) di rimodulare l’offerta alla luce della consapevolezza assunta riguardo alle altre proposte in competizione. Quanto sopra affermato trova riscontro nel dato normativo di cui all’art. 83, comma 9, del Dlgs. n. 50/16, che ammette il soccorso istruttorio per sanare irregolarità, mancanze e incompletezze degli elementi di gara con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica.






