Corte di Cassazione – Sezione Civile, Sezione V – Sentenza n. 24001 del 23 maggio 2018
La previsione di cui all’art. 6, comma 6, del Dlgs. n. 471/1997, introdotta dall’art. 1, comma 935, della Legge n. 205/2017, nella parte in cui prevede che, in caso di applicazione dell’Iva in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, resta fermo il diritto del cessionario o committente alla detrazione, ai sensi degli artt. 19 e seguenti, del Dpr. n. 633/1972, “non ha efficacia retroattiva né può ad essa riconoscersi valore di norma interpretativa”.
E’ quanto sancito dalla
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