Nella Delibera n. 114 del 3 ottobre 2018 della Corte dei conti Campania, viene chiesto se il gettito rinveniente dall’Imposta di soggiorno è destinabile ad assunzione di personale (stagionale) da impiegare nei servizi turistici ed a rafforzamento del “Servizio di vigilanza urbana” a fronte di esigenze connesse al flusso turistico. La Sezione pone in evidenza quanto affermato dall’art. 4 del Dlgs. n. 23/2011, che attribuisce ad alcune tipologie di Enti Locali, tra cui i Comuni inclusi negli Elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte, la possibilità di istituire la cd. “Imposta di soggiorno”, “a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 Euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonchè dei relativi ‘servizi pubblici locali’”. Esaminando la disciplina di riferimento, la Sezione osserva come il perimetro normativo del Tributo non sia ben definito ma solo abbozzato, limitandosi il Legislatore ad indicare il presupposto dell’Imposta (il soggiorno nelle strutture ricettive localizzate entro il territorio degli Enti Locali impositori) e i soggetti passivi (gli ospiti delle suddette strutture). Inoltre, alla luce del principio di riserva di legge in materia tributaria ex art. 23 della Costituzione, la disposizione individua il tetto massimo dell’Imposta e il modus di modulazione della stessa, per cui il Tributo deve applicarsi “secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 Ero per notte di soggiorno”. Infine, il Legislatore indica a grandi linee la destinazione del gettito del Tributo, disponendo che le entrate devono “finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi ‘servizi pubblici locali’”.
In conclusione, in base a quanto sopra esposto, la Sezione chiarisce che le assunzioni stagionali non sono finanziabili con l’Imposta di soggiorno.




