Il testo del quesito:
“Un dipendente in Categoria ‘C’, posizione economica C5, che ha effettuato una progressione verticale in Categoria‘D1’ in vigenza del Ccnl. 22 gennaio 2004, continua ad usufruire della corresponsione dell’assegno ad personam. E’ corretto che sia tuttora in godimento, anche a seguito degli incrementi stipendiali previsti dai successivi rinnovi contrattuali, in ultimo quello previsto dal Ccnl. ‘Funzioni locali’ del 2016-2018?”
La risposta dei ns. esperti:
Secondo le indicazioni fornite dall’Aran con il Parere n. 13918 del 19 luglio 2018, l’assegno ad personam già riconosciuto al dipendente a seguito di una progressione verticale non è rivalutabile a seguito degli incrementi delle posizioni economiche previsti dalla Tabella A allegata al Ccnl.“Funzioni locali” 21 maggio 2018.
Detto assegno resta disciplinato dalla regola speciale prevista dall’art. 15, comma 2, del Ccnl.31 marzo 1999, come modificato dall’art. 9 del Ccnl. 9 maggio 2006, secondo cui “in caso di passaggio tra Categorie nonché di acquisizione di uno dei profili di cui all’art. 3, comma 7, del Ccnl. 31 marzo 1999, ai sensi dell’art.4 del medesimo Ccnl. 31 marzo 1999, al dipendente viene attribuito il trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova categoria o profilo. Qualora il trattamento economico in godimento, acquisito per effetto della progressione economica, risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il dipendente conserva a titolo di assegno personale la differenza assorbibile nella successiva progressione”.
Tale emolumento quindi può essere riassorbito solo a seguito di una ulteriore progressione economica orizzontale nella categoria superiore acquisita per progressione verticale.
Come ribadito dall’Autorità, l’assegno personale in godimento del dipendente a seguito della progressione verticale è riassorbibile esclusivamente per effetto di future progressioni economiche orizzontali intervenute successivamente nella categoria o profilo superiore.
Resta pertanto da escludere che il riassorbimento possa avvenire a seguito degli incrementi recati dai successivi rinnovi contrattuali.
di Alessio Tavanti




