Notifica: consegna a mano della Sentenza

Nell’Ordinanza n. 22865 del 26 settembre 2018 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità rilevano che è valida la notifica dell’atto di appello effettuata dal contribuente all’Ente impositore mediante presentazione a mano all’Ufficio “Protocollo”, ai sensi dell’art. 16, comma 3, Dlgs. n. 546/1992, qualora rechi il timbro dell’Ente con il numero di Protocollo, anche se la firma apposta in calce dall’impiegato consista in una sigla illeggibile. Rileva in tal senso la circostanza che trattasi di Ufficio pubblico dove vi sono disposizioni di servizio e mansioni ben precise che consentono di individuare a chi appartengono le sigle apposte in caso di discordanza, ed in ogni caso, non solo il timbro dell’Ente, ma il riferimento al numero di Protocollo, nell’assetto organizzativo della Pubblica Amministrazione consente di ritenere, salvo prova contraria, che l’atto è stato sicuramente acquisito agli atti dell’Amministrazione, con conseguente legale conoscenza della stessa. Nel caso di specie, dall’esame della ricevuta di consegna della Sentenza notificata d’appello, la stessa risulta corredata del timbro dell’Ufficio accettante e del numero di Protocollo dell’Amministrazione comunale, nonché della sigla dell’impiegato addetto alla ricezione, sicché tale modalità di notifica risulta idonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione. La consegna a mano al Comune della Sentenza da parte del contribuente fa decorrere il termine di 60 giorni, invece che quello lungo di 6 mesi, per proporre ricorso.