| Avvocato Generale Nils Wahl, 29/11/2018 n. C-617/17 |
Sull’applicazione o meno del principio del ne bis in idem qualora, in un’unica decisione, un’Autorità nazionale garante della concorrenza abbia inflitto a un’impresa un’ammenda per condotta anticoncorrenziale sulla base di un’applicazione simultanea di regole di concorrenza nazionali e dell’Ue
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
NILS WAHL
presentate il 29 novembre 2018 (1)
Causa C-617/17
Powszechny Zaklad Ubezpieczen na Zycie S.A. w Warszawie
contro
Prezes Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
con l’intervento di:
Edward Detka e a.
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sad Najwyzszy (Corte suprema, Polonia)]
(Rinvio pregiudiziale – Principio del ne bis in idem – Ambito di applicazione – Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Decisione di un’autorità nazionale garante della concorrenza – Ammenda inflitta sulla base della legislazione nazionale in materia di concorrenza e del diritto dell’Unione europea in materia di concorrenza)
- Il principio del ne bis in idem deve essere applicato qualora, in un’unica decisione, un’autorità nazionale garante della concorrenza abbia inflitto a un’impresa un’ammenda per comportamento anticoncorrenziale sulla base di un’applicazione simultanea di regole di concorrenza nazionali e dell’Unione europea? Questa è, essenzialmente, la questione sottoposta alla Corte nel caso di specie.
- Contesto normativo
- Diritto dell’Unione
- Il regolamento (CE) n. 1/2003 (2) contiene norme di attuazione degli attuali articoli 101 e 102 TFUE. In particolare, esso disciplina l’applicazione parallela delle regole di concorrenza nazionali e dell’Unione.
- Il considerando 8 spiega che, per garantire l’effettiva applicazione delle regole di concorrenza dell’Unione è necessario imporre alle autorità garanti della concorrenza e alle giurisdizioni degli Stati membri di applicare anche gli articoli 101 e 102 TFUE allorché applicano il diritto nazionale in materia di concorrenza ad accordi e prassi che possono pregiudicare il commercio tra Stati membri.
- Il considerando 9 chiarisce inoltre che gli articoli 101 e 102 TFUE mirano a proteggere la concorrenza sul mercato. Il regolamento non osta a che gli Stati membri applichino nei rispettivi territori una legislazione nazionale che tutela altri legittimi interessi, a condizione che essa sia compatibile con i principi generali e con le altre disposizioni del diritto dell’Unione. Se la legislazione nazionale persegue prevalentemente un obiettivo diverso da quello della tutela della concorrenza sul mercato, le autorità garanti della concorrenza e le giurisdizioni degli Stati membri possono applicare tale legislazione nei rispettivi territori.
- L’articolo 3 del regolamento concerne il rapporto fra gli articoli 101 e 102 TFUE e le legislazioni nazionali in materia di concorrenza. Esso prevede quanto segue:
«1. Quando le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri o le giurisdizioni nazionali applicano la legislazione nazionale in materia di concorrenza ad accordi, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate ai sensi dell’articolo [101 TFUE] che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri ai sensi di detta disposizione, esse applicano anche l’articolo [101 TFUE] a siffatti accordi, decisioni o pratiche concordate. Quando le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri o le giurisdizioni nazionali applicano la legislazione nazionale in materia di concorrenza agli sfruttamenti abusivi vietati dall’articolo [102 TFUE], esse applicano anche l’articolo [102 TFUE].
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