Iva: le somme erogate dalla Regione alle Comunanze agrarie per la realizzazione di Piani forestali rappresentano dei contributi

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 79 del 22 novembre 2018, ha chiarito che le somme erogate dalla Regione alle Comunanze agrarie per la realizzazione di Piani forestali rappresentano dei contributi, come tali esclusi da Iva, che non danno diritto quindi alla detrazione dell’Iva sulle correlate spese sostenute, dal momento che coprono anche tale voce di costo.

La Comunanza Agraria istante ha fatto presente di aver partecipato ad un bando per lo sviluppo rurale della Regione, come capofila di un gruppo di Enti costituito da altre Comunanze, da un Comune e da una Università.

La partecipazione ha avuto un esito favorevole ed è stato accordato dalla Regione un contributo a fondo perduto per la realizzazione dei Piani forestali, al lordo dell’Iva, in quanto indetraibile per la Comunanza, Ente percettore.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato i presupposti oggettivo e soggettivo per l’applicazione dell’Iva, richiamando in merito a questo secondo l’art. 4 del Dpr. n. 633/1972 e le Risoluzioni n. 286/E del 2007 e n. 169/E del 2009.

Riguardo al presupposto oggettivo, ha richiamato l’art. 3 del medesimo Decreto, ricordando che occorre la sussistenza dell’elemento dell’onerosità, nel senso che nell’ambito del rapporto sinallagmatico o di scambio reciproco tra le parti il compenso rappresenta la controprestazione.

Al riguardo, in diversi Documenti di prassi è stato chiarito che, in linea generale, un contributo assume rilevanza agli effetti dell’Iva se viene erogato a fronte di un’obbligazione di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive.

In sostanza, il contributo assume natura corrispettiva e quindi onerosa, quando tra le parti intercorre un rapporto giuridico sinallagmatico e, quindi, la somma ricevuta dal beneficiario costituisce il compenso per il servizio effettuato.

Come chiarito con la Circolare n. 34/E del 2013, al fine di accertare se i contributi costituiscano nella sostanza corrispettivi per prestazioni di servizi, ovvero si configurino come mere elargizioni di denaro per il perseguimento di obiettivi di carattere generale, è necessario far riferimento al “concreto assetto degli interessi delle parti”. Inoltre, la corretta qualificazione di una somma come corrispettivo o contributo richiede un’attenta analisi dell’accordo/provvedimento che ne prevede l’erogazione, al fine di verificare se il soggetto che riceve il denaro sia tenuto all’esecuzione dell’attività finanziata o costituisca un mero tramite per il trasferimento delle somme a terzi attuatori e di determinare se il soggetto erogante sia il committente.

Con riferimento ai contributi versati da Enti pubblici, in particolare è stato chiarito che non può ravvisarsi la sussistenza di un nesso di sinallagmaticità laddove non sia richiesta al beneficiario una specifica prestazione, ma l’erogazione delle stesse somme si traduca nella messa a disposizione di fondi per realizzare programmi e finalità di interesse generale e coprire (in tutto o in parte) i relativi costi (vedasi Risoluzione n. 61/E del 2009).

Nel caso oggetto dell’istanza, la Comunanza agraria, in quanto Ente di dominio collettivo, assume la natura giuridica di Ente diritto privato che gestisce beni aventi tutte le caratteristiche dei beni demaniali e quindi pubblici.

Con riferimento alla qualificazione fiscale, le Comunanze agrarie sembrano avere caratteristiche tali per poter essere definite quali “Enti non commerciali” in quanto, ai sensi delle norme statutarie, prevalentemente svolgono attività non aventi natura imprenditoriale.

Da quanto emerge dalla documentazione integrativa all’istanza la Comunanza, in qualità di capofila dell’insieme di Enti partecipanti all’iniziativa, assume un ruolo di mero tramite per il trasferimento delle somme necessarie alla copertura delle spese e consentire in tal modo la predisposizione dei predetti Piani forestali che viene effettuata da terzi, come si desume dalla Delibera del Consiglio di amministrazione, allegata all’istanza, con la quale la stessa ha conferito l’incarico professionale per la redazione del Piano forestale.

Sulla base di tali considerazioni, l’Agenzia ha ritenuto che nella fattispecie non sussistano i presupposti impositivi per l’assoggettamento ad Iva delle somme erogate dalla Regione alla Comunanza, sia sotto il profilo soggettivo, in quanto la stessa non svolge alcuna attività d’impresa come innanzi definita ma si limita piuttosto a svolgere una mera attività di interlocuzione con la Regione diretta all’ottenimento del finanziamento necessario a sostenere le spese per la predisposizione dei Piani forestali, sia sotto il profilo oggettivo, in quanto dette somme costituiscono erogazioni di denaro dirette al raggiungimento di interessi di carattere generale che si concretizzano nella realizzazione dei Piani forestali che rappresentano uno strumento conoscitivo del patrimonio forestale nonché un mezzo per la disciplina del patrimonio silvo-colturale che gli Enti facenti parte del raggruppamento svolgono a favore della collettività (uso civico di legnatico).

Da ciò ne consegue che, non svolgendo alcuna attività rilevante agli effetti dell’Iva, la Comunanza non potrà esercitare il diritto alla detrazione dell’Imposta assolta sugli acquisti, ai sensi dell’art. 19, comma 2, del Dpr. n. 633/1972, che per lo stesso Ente costituirà un mero elemento di costo.

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