“Pareggio di bilancio”: le Istruzioni relative alla Certificazione del rispetto dell’obiettivo 2018

È stato diffuso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sul proprio sito internet istituzionale, in attesa di pubblicazione sulla G.U., il Decreto Mef-RgS 14 marzo 2019, n. 38605, concernente la “Certificazione del saldo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali di cui all’art. 1, comma 466, della Legge n. 232/16, per l’anno 2018”.

Gli Enti Locali soggetti al “Pareggio di bilancio” devono trasmettere al Mef-RgS, entro il termine perentorio del 31 marzo 2019, utilizzando il Portale http://pareggiobilancio.mef.gov.it, la Certificazione (Prospetto “Certif. 2018”), firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal Responsabile del Servizio “Finanziario” e dall’Organo di revisione economico-finanziaria, relativa al saldo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali per l’anno 2018.

Gli Enti Locali dissestati, per i quali sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio 2018, sono tenuti ad inviare la Certificazione entro 30 giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione, previsto dal Decreto del Ministro dell’Interno di approvazione dell’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.

L’art. 1, comma 823, della Legge n. 145/2018 (“Legge di bilancio 2019”) ha abrogato, a decorrere dall’anno 2019, le sanzioni da applicare all’Ente Locale, nell’anno successivo a quello dell’inadempienza, in caso di mancato conseguimento del saldo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali per l’anno 2018, ma restano comunque fermi gli obblighi di monitoraggio e di certificazione per l’anno 2018 e, di conseguenza, le sanzioni riferite al ritardato invio della Certificazione stessa.

Gli spazi finanziari acquisiti per l’anno 2018 mediante le Intese regionali e i Patti di solidarietà nazionali non utilizzati per le spese per investimenti, da realizzare attraverso l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, vengono recuperati attraverso una modifica peggiorativa dell’obiettivo di saldo per l’anno 2018 per un importo pari ai predetti spazi non utilizzati.

Gli Enti Locali colpiti dal sisma del 2016 certificano gli impegni sostenuti nell’anno 2018 per investimenti connessi alla ricostruzione, al miglioramento della dotazione infrastrutturale nonché al recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione, da realizzare attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito.

Decorsi 30 giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione (a partire dal 31 maggio 2019), in caso di mancata trasmissione da parte dell’Ente Locale della Certificazione, l’Organo di revisione economico-finanziaria, in qualità di Commissario ad acta, provvede, pena la decadenza dal ruolo di revisore, ad assicurare l’assolvimento dell’adempimento e a trasmettere la Certificazione entro il 29 giugno 2019.

Sino alla data di trasmissione della Certificazione da parte del commissario ad acta, le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell’Interno relative all’anno successivo a quello di riferimento sono sospese.

I dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento del saldo di “Pareggio”, trasmessi con la Certificazione digitale, devono corrispondere alle risultanze del rendiconto della gestione dell’anno 2018; qualora la Certificazione trasmessa entro il termine perentorio del 1° aprile 2019 sia difforme dalle risultanze del rendiconto della gestione, gli Enti Locali sono tenuti ad inviare, secondo le stesse modalità, una nuova Certificazione, a rettifica della precedente, entro il termine perentorio di 60 giorni dall’approvazione del rendiconto della gestione 2018 e, comunque, non oltre il 1° luglio 2019. A partire dal 2 luglio 2019, gli Enti Locali sono comunque tenuti ad inviare una nuova Certificazione, a rettifica della precedente, solo se rilevano, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all’obiettivo di saldo.

Gli Enti Locali che non provvedono ad inviare la Certificazione entro i termini perentori citati e con le modalità indicate sono considerati inadempienti all’obbligo d’invio della predetta Certificazione del “Pareggio di bilancio” e sono assoggettati alle sanzioni di cui all’art. 1, comma 475, lett. c) e seguenti, della Legge n. 232/2016:

  • qualora la Certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro il successivo 30 maggio 2019 si applica, nei 12 mesi successivi al ritardato invio decorrenti dalla data di invio della Certificazione, la sanzione di cui alla lett. e) [divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, limitatamente alle assunzioni di personale a tempo indeterminato];
  • qualora la Certificazione sia trasmessa a cura del Commissario ad acta, entro 60 giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto della gestione 2018 (entro il 29 giugno 2019), si applicano le sanzioni disposte dalle lett. e) ed f) [divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo e rideterminazione delle indennità di funzione ed i gettoni di presenza];

–   in caso di mancata trasmissione da parte del Commissario ad acta della Certificazione, continuano a trovare applicazione le sanzioni di cui alle lett. c) e seguenti [divieto di impegnare spese correnti in misura superiore all’importo dei corrispondenti impegni effettuati nell’anno precedente, impossibilità di ricorrere all’indebitamento per gli investimenti, divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, rideterminazione in riduzione del 30% delle indennità di funzione ed i gettoni di presenza del Presidente, del Sindaco e dei componenti della Giunta in carica] e la sospensione delle erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell’interno relative all’anno successivo a quello di riferimento.

L’art. 3 del Decreto stabilisce che gli Enti Locali ai quali il mancato conseguimento del saldo per l’anno 2018 sia accertato dalla Corte dei conti successivamente all’anno seguente a quello cui la Certificazione si riferisce, sono tenuti ad inviare una nuova Certificazione del “Pareggio di bilancio” entro 30 giorni.

Nell’Allegato al Decreto sono riportati i Modelli di certificazione (“Monit/18”) e le Istruzioni di compilazione e per l’invio telematico, nonché le indicazioni nel caso si addivenga al ritardato invio della Certificazione e alla nomina del Commissario ad acta o all’invio obbligatorio di una nuova Certificazione.

Le informazioni utili ai fini della verifica del saldo devono essere indicate nel Prospetto previsto nell’Allegato al Decreto Mef 23 luglio 2018, n. 182944, concernente il Monitoraggio periodico del saldo di finanza pubblica per l’anno 2018, così come successivamente integrato nella Sezione 1 (voce AA) al fine di consentire l’inserimento tra le entrate finali dell’avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione dell’esercizio 2018.

Il Ministero specifica che, considerato che le informazioni in questione sono già presenti nel Sistema web, al fine di agevolare gli Enti Locali nella predisposizione della Certificazione definitiva delle risultanze del “Pareggio di bilancio” per l’anno 2018 è stata prevista una procedura web che consente all’Ente di acquisire direttamente il Modello per la Certificazione ai fini del successivo invio telematico. Il Modello “Certif. 2018” risulta pertanto già compilato con le informazioni inserite, in fase di trasmissione del Monitoraggio relativo al II semestre 2018.

Anche nell’anno 2018 è stata prevista la Sezione 2 dedicata all’acquisizione, già in fase di Monitoraggio periodico, delle informazioni necessarie per ricalcolare l’obiettivo di saldo finale di competenza 2018 e ad evidenziare:

  • l’utilizzo o meno degli spazi finanziari acquisiti nell’ambito dei “Patti di solidarietà” relativi all’anno 2018 (“Intese regionali” e “Patti di solidarietà nazionale”);
  • gli effetti derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali in materia di Protezione civile.

Gli Enti sono tenuti a controllare, prima di apporre la firma digitale, che i dati al 31 dicembre 2018, inseriti ai fini del Monitoraggio del II semestre, siano corretti e, in caso contrario, devono provvedere a rettificarli entro il 1° aprile 2019, mediante la funzione “Variazione modello” nell’applicazione web del “Pareggio di bilancio”.

Viene specificato che il Sistema web della RgS effettua automaticamente la differenza tra il “saldo tra entrate e spese finali rideterminato” e l’“obiettivo di saldo finale di competenza 2018 rideterminato a seguito del recupero degli spazi finanziari acquisiti per il 2018 e non utilizzati e delle risorse nette da programmare entro il 20 gennaio 2019”, e conseguentemente espone il saldo conseguito (cella 9).

La Sezione B dell’Allegato fornisce le Istruzioni per l’invio telematico dei Modelli di certificazione.

La Certificazione attestante il rispetto del “Pareggio di bilancio” deve essere sottoscritta con firma digitale.

Effettuata l’acquisizione del Modello, verificati i dati precompilati e inserite le informazioni richieste, dopo la sottoscrizione con firma digitale, l’Ente può effettuare l’invio della Certificazione, e successivamente verificare che il campo “stato” finale del documento riporti la dicitura “inviato e protocollato”.

Informazioni dettagliate riguardo alla procedura e ai controlli preventivi effettuati sono consultabili sul Manuale Utente dell’applicativo disponibile sul Sistema web all’indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it, mentre quesiti di natura tecnica ed informatica potranno essere posti all’indirizzo di posta elettronica assistenza.cp@mef.gov.it.

L’acquisizione della Certificazione è consentita solo agli Enti che hanno trasmesso via web le risultanze del Monitoraggio del “Pareggio di bilancio” al 31 dicembre 2018; gli altri Enti dovranno preliminarmente comunicare via web le informazioni relative al Monitoraggio dell’anno 2018.

La Sezione C dell’Allegato concerne il ritardato invio della Certificazione e la nomina del Commissario ad acta.

Gli Enti Locali che non provvedono a trasmettere telematicamente la Certificazione nei tempi previsti dalla legge sono ritenuti inadempienti all’obbligo del “Pareggio di bilancio 2018” e assoggettati alle sanzioni di cui al comma 475, lett. c) e seguenti, della Legge n. 232/2016, come più sopra specificato.

La Sezione D si riferisce all’obbligo di invio di una nuova Certificazione.

La corrispondenza tra i dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento del saldo e le risultanze del rendiconto di gestione è obbligatoria; nel caso in cui la Certificazione trasmessa sia difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione, gli Enti Locali sono tenuti ad inviare una nuova Certificazione, a rettifica della precedente, entro il termine perentorio di 60 giorni dall’approvazione del Rendiconto e, comunque, non oltre il 1° luglio 2019.

Qualora l’Ente, approvando il rendiconto della gestione, modifichi i dati già trasmessi con la certificazione mediante il Sistema web di questa Ragioneria generale dello Stato, è tenuto a rettificare, entro il 1° luglio 2019, i dati del Monitoraggio al 31 dicembre 2018 presenti nel Sistema web e ad inviare la nuova Certificazione attestante il miglioramento o il peggioramento del proprio posizionamento rispetto all’obiettivo di saldo.

A partire dal 2 luglio 2019, gli Enti Locali sono comunque tenuti ad inviare una nuova Certificazione, a rettifica della precedente, solo nel caso in cui essi rilevino, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all’obiettivo di saldo.

Sul punto, si segnala che, al fine di agevolare gli Enti nelle attività di verifica e aggiornamento dei dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento del saldo e le risultanze del rendiconto di gestione, verrà reso disponibile un “Modello di controllo della congruenza dei dati” che metterà a confronto – evidenziando eventuali scostamenti – i dati inseriti nel Modello del Monitoraggio riferito al 31 dicembre 2018 (“Monit/18”) e nel Modello della Certificazione 2018 e le informazioni riferite al rendiconto di gestione 2017, trasmesse alla “Banca-dati delle Amministrazioni pubbliche” (“Bdap”).

Viene ricordato che gli Enti Locali che non rispettano il termine previsto per l’approvazione del rendiconto e il termine di 30 giorni dalla approvazione per l’invio dei relativi dati “Bdap”, compresi i dati aggregati per voce del “Piano dei conti integrato”, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. L’applicazione della sanzione decorre dal giorno successivo a quello dei termini previsti per l’approvazione del rendiconto di gestione e per l’invio delle relative informazioni alla “Bdap”.

 

di Giuseppe Vanni