Azienda speciale: per la revoca dell’incarico di Amministratore non occorrono particolari motivazioni

Nella Sentenza n. 1379 dell’11 marzo 2019 del Tar Campania, un Sindaco ha revocato l’incarico al Presidente di una Azienda speciale (Ente strumentale del Comune in questione ex art. 114 del Dlgs. n. 267/2000) avente ad oggetto la gestione del “Servizio idrico integrato” e dei beni comuni ad esso connessi.

I Giudici rilevano che la questione controversa in esame riguarda la revoca di un incarico di natura fiduciaria rimessa all’ampia valutazione discrezionale dell’Amministrazione comunale, per il quale l’unico criterio di riferimento è costituito da quello politico-amministrativo riferibile all’Organo di vertice.

Di conseguenza, non è richiesta per la revoca, così come per l’affidamento dell’incarico, alcuna particolare motivazione, venendo in rilievo valutazioni attinenti alla rilevanza di fattori non normativamente predeterminati. Trattandosi di incarico di natura fiduciaria, il venir meno di tale rapporto giustifica l’adozione del provvedimento di revoca, senza che la stessa assuma quindi connotazione sanzionatoria.