Enti in procedura di riequilibrio: la Pronuncia incidentale della Consulta sul miglioramento della situazione economica e finanziaria

Sentenza Corte Costituzionale n. 105 del 2 maggio 2019

La Corte Costituzionale con la Sentenza n. 105/2019, depositata il 2 maggio 2019, in linea con la recente Sentenza n. 18/2019, si è nuovamente espressa sul beneficio accordato ad alcuni Enti Locali di poter accedere a nuovi termini per la riadozione del “Piano di riequilibrio finanziario pluriennale”.

In particolare la questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti Siciliana dell’art. 5, comma 11-septies, del Decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito nella Legge 27 febbraio 2017, n. 19, in riferimento agli artt. 3, 24, 28, 77, 81, 97, 100, 101, 103, 111, 113, 117, primo e terzo comma, 119, primo comma, e 120 della Costituzione, nonché in relazione all’art. 243-quater, commi 5 e 7, del Tuel, all’art. 15 della Legge 23 agosto 1988, n. 400 e all’art. 6, paragrafo 1, della Cedu.

La fattispecie oggetto della remissione dei Giudici contabili riguarda il Comune di Pozzallo che, avendo originariamente deliberato il “Piano di riequilibrio decennale” oltre i termini (ex art. 243-bis, comma 5, del T.u.) ne aveva subito la bocciatura dalla Sezione remittente con Deliberazione 24 febbraio 2016, n. 59/2016/PRSP. Rispetto a tale diniego, l’Ente ha comunque proposto vanamente ricorso e avvalendosi degli effetti dilatori di tale procedura e diversi impliciti ritardi, ha potuto avvalersi della ulteriore riapertura dei termini per la riproposizione del piano prevista dal Legislatore e comunque soggetta a specifiche condizioni ovvero il conseguimento di un miglioramento della propria situazione economico-finanziaria.

Sebbene, infatti, la Consulta dichiari l’inammissibilità per difetto di rilevanza della questione nella fattispecie in esame, merita comunque particolare attenzione quanto detto in via incidentale nella sentenza stessa, che ne rileva la natura “parzialmente eccentrica” della norma impugnata, la quale condiziona la deroga al principio di decadenza, per decorso del termine, all’avvenuto “conseguimento di un miglioramento, inteso quale aumento dell’avanzo di amministrazione o diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell’ultimo rendiconto approvato dall’ente locale”.

Nel dispositivo i Giudici costituzionali richiamano alcuni importanti e noti precedenti sul tema (C. Cost. n. 274/2017 e n. 49/2018), ricordando quali siano i presupposti del miglioramento del risultato emergente dall’avanzo di amministrazione. In particolare “Se la norma censurata non presenta aporie logiche per l’ipotesi della ‘diminuzione del disavanzo di amministrazione’, altrettanto non può dirsi per quella de ‘l’aumento dell’avanzo di amministrazione’”. Quest’ultima presuppone la preesistenza di un avanzo di amministrazione del tutto incompatibile con la preesistenza o l’avviamento del piano pluriennale di riequilibrio.

A ben vedere non si tratta di una contraddizione in termini innocua perché già in passato (fattispecie di cui alla Sentenza n. 274 del 2017 e fattispecie di cui alla Sentenza n. 49 del 2018) l’ambigua formulazione normativa inerente al concetto di avanzo di amministrazione ha indotto alcuni enti territoriali a introdurre disposizioni in materia di bilancio costituzionalmente illegittime.

Viene in particolare ricordato che l’avanzo di amministrazione non può essere confuso con il saldo attivo di cassa e neppure con un risultato di esercizio annuale positivo. Mentre un miglioramento dei saldi di cassa o un risultato annuale positivo non sono affatto incompatibili con l’esistenza o la necessità di un “Piano pluriennale di riequilibrio finanziario”, dal momento che detti miglioramenti ben possono essere inidonei a compensare interamente lo squilibrio strutturale, analoga ipotetica relazione non è configurabile per l’avanzo di amministrazione.

Quest’ultimo è tale solo se tiene conto – compensandoli completamente in modo definitivo – degli accantonamenti scaglionati nel tempo contemplati dal piano di riequilibrio.

Di qui la necessità di una chiarezza tassonomica del legislatore poiché “l’assenza di un risultato univoco di amministrazione, l’incongruità degli elementi aggregati per il suo calcolo e l’inderogabile principio di continuità tra gli esercizi finanziari […] non essendo utilmente scindibili gli elementi che ne compongono la struttura […], pregiudicano irrimediabilmente l’armonia logica e matematica che caratterizza funzionalmente il perseguimento dell’equilibrio del bilancio” (Sentenza n. 274 del 2017; in tal senso, Sentenza n. 49 del 2018). In definitiva non può essere assolutamente configurata la compatibilità di un avanzo di amministrazione con un “Piano di riequilibrio finanziario pluriennale”.

di Andrea Mazzillo