Acquisto “prima casa”: abitazione “di lusso” e superfici escluse

Nella Sentenza n. 441/10/14 della Ctp Bergamo, 2 coniugi hanno impugnato l’avviso di liquidazione d’imposta e d’irrogazione di sanzioni conseguente alla revoca dei benefici fiscali utilizzati per l’acquisto della prima casa. La revoca dell’agevolazione è stata disposta poiché l’abitazione è risultata di lusso, in quanto aveva una superficie eccessiva, considerando i locali a uso cantina e un’autorimessa pertinenziale.

I Giudici, con la Sentenza in esame, affermano che dal computo della superficie utile ai fini della qualificazione dell’immobile come di lusso devono essere esclusi sia gli ambienti con caratteristiche di posti auto sia i locali di natura pertinenziale destinati ad autorimessa. Pertanto in materia di agevolazioni fiscali prima casa, ai fini della qualifica dell’immobile come di lusso, l’autorimessa non può essere fatta rientrare nel calcolo della superficie utile.