L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 172 del 30 maggio 2019, ha chiarito che, ai fini Iva, nel caso di applicazione di sconti o abbuoni, è possibile emettere nota di credito da parte del cedente/prestatore di servizio, ma non nota di debito da parte dell’acquirente/committente.
L’Agenzia ha ricordato in primo luogo l’art. 26, comma 2, del Dpr. n. 633/1972, in base al quale, “se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli artt. 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile,
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