Iva: la rivalsa a seguito di accertamento non è esercitabile dal cedente/prestatore quando il cessionario/committente è estinto

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 176 del 31 maggio 2019, ha fornito chiarimenti in merito all’impossibilità di porre in essere la rivalsa Iva da accertamento ai sensi dell’art. 60, comma 7, del Dpr. n. 633/1972, quando il cessionario/committente cui rivalersi è estinto, attraverso l’emissione di una nota di credito a storno dell’Iva corrisposta all’Erario da parte del cedente/prestatore di servizio, a seguito dell’accertamento.

Al riguardo, l’Agenzia ha ricordato in primo luogo i contenuti di tale norma, in base alla quale “il contribuente ha diritto di rivalersi dell’Imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi

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