Corte di Cassazione, Ordinanza n. 15390 del 6 giugno 2019
La cosiddetta “Tia 2” ha natura privatistica, ed è pertanto soggetta ad Iva. La relativa disciplina, differenziandosi dal regime della “Tia 1”, da un lato individua il fatto generatore dell’obbligo del pagamento nella produzione di rifiuti, ancorando dunque il debito all’effettiva fruizione del Servizio, nonché parametrando l’entità del dovuto alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti, e, dall’altro, afferma in modo netto e innovativo la natura di “corrispettivo” della Tariffa. La natura privatistica della “Tia 2” è stata definitivamente confermata dall’art. 14,
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