“Pubblico Impiego” privatizzato e congedo parentale

Nella Sentenza n. 233 dell’8 luglio 2019 del Tar Molise, i Giudici chiariscono che durante il periodo di fruizione del congedo parentale non maturano anche i permessi retribuiti previsti dall’art. 33, comma 4, della Legge n. 104/1992, e ciò in quanto il “cumulo” dei permessi consentito dall’art. 42, comma 4, del Dlgs. n. 151/2001, deve essere correttamente inteso come possibilità di fruizione degli stessi in un medesimo arco temporale, ma non anche come maturazione ed insorgenza del diritto ai permessi medesimi in capo al lavoratore. E ciò in quanto il diritto alla fruizione dei permessi retribuiti presuppone necessariamente lo svolgimento in essere e la costanza dell’attività lavorativa durante la quale tali permessi vengono a maturare. I periodi di congedo straordinario incidono negativamente sulla maturazione delle ferie, della tredicesima e del trattamento di fine rapporto, coerentemente con la natura del suddetto congedo che appare idoneo a determinare una vera e propria “sospensione”, seppur temporanea, dell’attività lavorativa. Peraltro, i Giudici precisano che durante il periodo di congedo parentale, al contrario, l’attività lavorativa viene messa in uno stato per così dire di quiescenza, atteso che tale congedo ne va a determinare una vera e propria sospensione, non idonea a far maturare, in capo al lavoratore, gli ulteriori permessi ex art. 33, della Legge n. 104/1992.