“Fondo trattamento accessorio”: per la Corte non può superare l’importo del 2010

Nella Delibera della Corte dei conti Liguria n. 62 del 29 ottobre 2014, il Presidente di una Giunta regionale ha formulato una richiesta di parere intesa a ricevere chiarimenti interpretativi relativamente all’utilizzo di risorse erogate dall’Amministrazione regionale ai Comuni capofila di Distretto e finalizzate al rafforzamento delle funzioni degli Organismi associativi territoriali specificatamente dedicati ad attività sociali. La Sezione osserva la Delibera n. 21/14 della Sezione delle Autonomie e, prendendo posizione circa la possibilità di escludere dall’obiettivo di riduzione delle spese complessive per il personale quelle interamente finanziate da altri soggetti pubblici, ha affermato, alla luce della ratio interpretativa individuata nella medesima Deliberazione, come possano non essere conteggiate le sole spese finanziate dall’Unione europea o da privati. Inoltre, la Sezione ribadisce che il tetto del “Fondo trattamento accessorio” non può mai superare il corrispondente importo dell’anno 2010 a prescindere dalle modalità con cui viene alimentato, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del Ccnl.1° aprile 1999, il “Fondo per la contrattazione integrativa”. Infatti, è pacifico il carattere inderogabile dell’art. 9, comma 2-bis, del Dl. n. 78/10 in quanto, la ratio del vincolo posto dal Legislatore è quella di porre un limite alla crescita dei “Fondi della contrattazione integrativa” destinati alla generalità dei dipendenti dell’Ente pubblico. Ne consegue che anche se il Fondo viene alimentato mediante risorse provenienti dalla Regione non può essere superato il tetto dell’anno 2010.