Il Tar Calabria, con la Sentenza n. 1782 del 8 novembre 2014, statuisce che tutti i soggetti che concorrono a pubblici appalti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale richiesti dall’art. 38 del Dlgs. n. 163/06, e ciò in omaggio ad elementari ragioni di trasparenza ed all’esigenza di assicurare la tutela effettiva degli interessi sottesi alle cause di esclusione delineati dall’art. 38. Il Professionista che partecipi in associazione con altri Professionisti ad una gara per l’affidamento di una progettazione urbanistica è, ai fini del “Codice dei contratti pubblici”, un operatore economico, ai sensi dell’art. 3, comma 22, del Dlgs. n.163/06, che deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’art.38 citato e dichiararli assumendosi la relativa responsabilità.




