Ricorso tributario: è ammissibile anche se non sottoscritto

Nella Sentenza n. 24461 del 17 novembre 2014, la questione controversa è se la mancanza di sottoscrizione sulla copia del ricorso consegnata o spedita per posta all’Agenzia delle Entrate costituisca causa d’inammissibilità dello stesso indipendentemente dall’eventuale presenza della sottoscrizione sull’originale depositato nella segreteria della Commissione provinciale. La Suprema Corte statuisce che per impedire l’inammissibilità del ricorso è sufficiente che almeno un esemplare dell’atto rechi la firma autografa dell’autore, essendo poi irrilevante, nel caso di notifica diretta per posta, l’irregolarità rappresentata dal fatto che tale esemplare sia quello depositato presso la Commissione tributaria e non quello consegnato all’Ufficio. Quindi in sostanza il ricorso tributario è ammissibile anche se la copia notificata all’Ufficio non contiene la sottoscrizione del contribuente.