Rup e membri della Commissione di gara: incompatibilità

Nella Sentenza n. 2377 del 14 ottobre 2019 del Tar Sicilia, e nella Sentenza n. 1251 del 14 ottobre 2019 del Tar Puglia, i Giudici chiariscono che il fondamento della disposizione dell’art. 77, comma 4, del Dlgs. n. 50/2016, è quello per cui chi ha redatto la lex specialis non può essere componente della Commissione giudicatrice, costituendo il Principio della separazione tra chi predispone il regolamento di gara e chi è chiamato a concretamente applicarlo una regola generale posta a tutela della trasparenza della procedura, e dunque a garanzia del diritto delle parti ad una decisione adottata da un Organo terzo ed imparziale mediante valutazioni il più possibile oggettive, e cioè non influenzate dalle scelte che l’hanno preceduta.

Peraltro, i Giudici precisano che sussiste in ogni caso una situazione di incompatibilità sostanziale nel caso in cui il Presidente della Commissione è stato il Rup, ha partecipato alla elaborazione degli atti di gara e del Capitolato speciale da lui approvato, e ha nominato la Commissione giudicatrice, indicando sé stesso quale Presidente.