Antitrust: al Responsabile della protezione dei dati non è richiesto specifico titolo di studio o iscrizione all’Albo

L’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, nella Segnalazione n. AS 1636 del 2 gennaio 2020, ha chiarito che al Responsabile della protezione dei dati delle Pubbliche Amministrazioni non è richiesto uno specifico titolo di studio o l’iscrizione ad un Albo professionale. L’Antitrust ha verificato che talvolta le Pubbliche Amministrazioni, nel selezionare un “Rpd” esterno, richiedono l’iscrizione nell’Albo professionale degli Avvocati o la Laurea in giurisprudenza.

Per l’Autorità è opportuno chiarire che la normativa in vigore, rispetto ai requisiti che il “Rpd” deve possedere, non fa riferimento a specifici titoli di studio, né richiede iscrizioni agli Albi professionali. Si ricorda infatti che l’art. 37 del Regolamento UE n. 679/2016 stabilisce che anche le Amministrazioni pubbliche, in quanto titolari del trattamento dei dati personali, provvedano a designare un “Rpd” destinato ad assolvere funzioni di supporto e controllo, consultive, formative e informative relativamente all’applicazione del Regolamento ma, come spiega l’Autorità, le norme che disciplinano le funzioni e i requisiti del “Rpd” non individuano un determinato titolo di studio ai fini dello svolgimento di tale incarico.

Il requisito dell’iscrizione all’Albo professionale degli Avvocati – secondo l’Autorità – non è necessariamente in grado di dimostrare il possesso delle competenze tecniche per lo svolgimento adeguato del servizio e può essere “sproporzionato e discriminatorio”, perché idoneo a escludere in modo ingiustificato dalla competizione soggetti esperti della materia ma non iscritti All’albo.

In conclusione, l’Autorità auspica che le Amministrazioni valutino con attenzione i requisiti da inserire nei propri bandi per la selezione dei “Rpd” per evitare restrizioni all’accesso alle selezioni.