Nella Delibera n. 1051 del 13 novembre 2019 dell’Anac, una Società ha lamentato la mancata esclusione dalla gara avente ad oggetto un accordo-quadro per l’affidamento del “Servizio di pulizie” del primo classificato, per non avere fornito, nell’ambito del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, giustificazioni idonee a sostegno della congruità della propria offerta.
In particolare, l’istante ha evidenziato come la Società prima graduata, la quale ha offerto un ribasso del 48% rispetto alla base d’asta, abbia fornito giustificazioni parametrate non alla propria offerta ma all’importo stimato dell’appalto considerato al lordo del ribasso offerto. L’Anac rileva che nell’accordo-quadro le giustificazioni a sostegno della congruità dell’offerta vanno riferite all’offerta, così come risultante dall’applicazione dei prezzi unitari ribassati al fabbisogno inizialmente stimato dalla stazione appaltante, e non al valore massimo stimato dell’appalto al lordo del ribasso.
L’Autorità precisa che l’Accordo-quadro è “un contratto normativo, dal quale discendono non già obblighi esecutivi e neppure un obbligo a contrarre (pactum de contrahendo), bensì l’unico obbligo, nel caso in cui l’Amministrazione si determini a contrarre, di applicare al futuro contratto (o alla serie di futuri contratti) le condizioni contrattuali predefinite nell’accordo quadro (pactum de modo contrahendi)”, così che è necessario che siano stabiliti i prezzi unitari da porre a base dell’affidamento e la descrizione delle modalità di esecuzione delle prestazioni. Dunque, le giustificazioni fornite dalla Società in questione non dimostrano la congruità del ribasso offerto del 48% ma, tutt’al più, finiscono per dimostrare la congruità del valore massimo stimato dell’appalto.




