L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 22 del 5 febbraio 2020, ha fornito chiarimenti in merito al trattamento ai fini Iva di un “contributo” annuo prefissato, versato da un’Azienda ad un Istituto a cui la Regione, mediante stipula di apposita Convenzione, ha devoluto alcune funzioni.
L’Agenzia ha ricordato che, circa il corretto trattamento Iva da riservare alle somme/contributi erogate dall’Azienda all’Istituto, occorre individuare la sussistenza dei presupposti impositivi, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del Dpr. n. 633/1972, vale a dire dei presupposti soggettivo e oggettivo considerando, nel caso di specie, soddisfatto quello territoriale.
Per quanto attiene alla determinazione del presupposto soggettivo, l’art. 13 della Direttiva CE 28 novembre 2006, n. 112, al paragrafo 1, prevede che “gli Stati, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri Enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto ‘pubbliche autorità’, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni. Tuttavia, allorché tali enti esercitano attività od operazioni di questo genere, essi devono essere considerati soggetti passivi per dette attività od operazioni quando il loro non assoggettamento provocherebbe distorsioni della concorrenza di una certa importanza”. Detta disposizione trova un riscontro nell’art. 4, comma 5, del citato Dpr. n. 633/1972, il quale stabilisce, tra l’altro, che non sono considerate attività commerciali “le operazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e dagli altri enti di diritto pubblico nell’ambito di attività di pubblica autorità”.
Nella fattispecie in esame, dalla Deliberazione della Giunta regionale (…) emerge che “– la Regione, sulla base di quanto previsto dall’articolo (…), affida all’Istituto, tramite Convenzione, le funzioni (…) delle Aziende (…); – la competenza attribuita all’Istituto (…) ha l’obiettivo di semplificare gli adempimenti (…); – le Aziende per le domande pervenute dal (…) e per il periodo di vigenza della Convenzione (durata 2 anni) non esplicheranno più alcuna attività connessa all’esercizio di dette funzioni (…); – l’affidamento di dette funzioni è a titolo oneroso; – le Aziende sono individuate quali soggetti tenuti a versare un contributo annuo nella misura innanzi considerata; – l’Istituto eserciterà le predette funzioni avvalendosi delle proprie strutture e risorse umane nonché, eventualmente, delle risorse e del personale delle Aziende indicate nel protocollo operativo”.
L’Istituto sembra svolgere quindi dette funzioni in virtù della “delega di funzioni” attribuitagli in Convenzione. Tali funzioni sono svolte dall’Istituto “nell’ambito di attività di pubblica autorità” dal momento che “– gli accertamenti (…) in questione possono essere espletati solo dall’Istituto delegato. Nessun altro soggetto, nell’ambito territoriale di pertinenza, può accertare la sussistenza dei requisiti sanitari in materia di invalidità civile, sordità, handicap e disabilità; – solo dagli esiti di tali accertamenti dipendono le erogazioni delle provvidenze pubbliche e gli altri benefici riconosciuti dalla legge discendenti dall’accertamento (…); – lo svolgimento delle funzioni delegate si inserisce in un rigido procedimento amministrativo nel quale sono disciplinate rigorosamente modalità, tempi, composizione degli organi, responsabilità, sub-procedimenti. Si tratta quindi di un tipico procedimento amministrativo; – i soggetti preposti allo svolgimento delle funzioni tecniche delegate all’accertamento dei requisiti sanitari rispondono quali pubblici ufficiali per le relative attestazioni, anche sotto il profilo penale”.
Atteso quanto sopra, l’Agenzia ha ritenuto che l’attività posta in essere dall’Istituto abbia carattere pubblico-autoritativo, poiché posta in essere quale “pubblica autorità”, nell’esercizio di un potere-dovere istituzionale ed in assenza di qualunque ipotesi di potenziale distorsione di concorrenza.
Ne consegue che, ai fini dell’Iva, conseguentemente, il “contributo” erogato dall’Azienda all’Istituto a fronte dell’espletamento di dette funzioni, è escluso dal campo di applicazione dell’Iva ai sensi dell’art. 4, comma 5, del Dpr. n. 633/1972.
Per inciso, la Risposta in esame qualifica formalmente la suddetta somma come “contributo”, mentre a ns. avviso sarebbe stato più opportuno qualificarla chiaramente, anche a livello terminologico, come “corrispettivo”, seppur non soggetto ad Iva per mancanza, in capo al prestatore di servizio (l’Istituto) della soggettività passiva Iva (ai sensi della sopra richiamata norma). Questo per evitare di confonderla con il contributo in senso stretto, escluso da Iva per mancanza del requisito oggettivo ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. a), del medesimo Dpr. n. 633/1972 (problematica per la quale si rinvia ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 34/e del 2013).




