Iva: soggetti a “reverse charge” i servizi di sponsorizzazione erogati da non residenti verso soggetti passivi italiani

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 35 del 7 febbraio 2020, ha fornito chiarimenti in ordine al trattamento Iva relativo ai servizi di sponsorizzazione, nei confronti di Aziende italiane, da parte di un soggetto Iva non residente, ai sensi dell’art. 7-ter del Dpr. n. 633/1972.

Nel caso di specie, un’Associazione tedesca, soggetto passivo Iva, il cui scopo è diffondere la cultura e le esperienze dell’innovazione tecnologica presso i Comuni europei, ha organizzato una conferenza a Venezia in collaborazione con il Comune, l’Azienda partecipata del Comune ed una Fondazione. Quest’ultima ha fornito all’istante “chiavi in mano” tutti i servizi logistici e organizzativi necessari quali catering, traduzione simultanea, servizi tecnici, pulizia, copertura con tecnostruttura, segreteria amministrativa, ecc. Detti servizi sono stati acquistati dalla Fondazione presso vari fornitori locali che hanno emesso fattura comprensiva di Iva e, dalla stessa sono stati fatturati all’Associazione tedesca applicando il “reverse charge”.

L’Associazione ha finanziato tali spese attraverso accordi di sponsorizzazione stipulati con Aziende italiane ed europee, a fronte dei quali ha emesso ugualmente fatture in “reverse charge”.

Due le questioni affrontate in termini fiscali nella Risposta:

1) in merito alla fatturazione dalla Fondazione nei confronti dell’Associazione tedesca, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato l’art. 7-ter del Dpr. n. 633/1972 che, tra l’altro, disciplina la territorialità delle prestazioni di servizi nelle operazioni “B2B”. I 2 criteri generali di tassazione applicabili nel “B2B” sono disciplinati a livello comunitario dagli artt. 44 e 45 della Direttiva 2006/112/CE ed a livello interno dalla sopra citata norma, in base alla quale le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato oppure quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato. Con riferimento al servizio di allestimento di fiere ed esposizioni, assimilato sotto il profilo Iva al servizio consistente nella predisposizione di un seminario, di un meeting, come precisato dalla Circolare n. 37/2011, rientrano in tale categoria anche le prestazioni di servizi rese a favore dei soggetti che organizzano l’evento (…) nonché le prestazioni di servizi che siano in modo diretto connesse all’allestimento degli stand fieristici (compresa, ad esempio, la predisposizione degli impianti elettrici o idraulici nell’ambito dello stand espositivo). Pertanto, considerato che la complessiva prestazione di servizio fornita dalla Fondazione alla Associazione tedesca si può qualificare come generica ed unitaria prestazione di organizzazione di un evento, così come delineato dalla citata Circolare, l’Agenzia ha ritenuto che a tale prestazione di servizi trovi applicazione la regola della rilevanza territoriale nel Paese del committente ai sensi dell’art. 7-ter del Dpr. n. 633/1972. Nel caso in esame quindi, poiché il committente è un soggetto passivo comunitario ed il prestatore del servizio è un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, non si realizza il presupposto della territorialità. Per le suesposte considerazioni l’Agenzia ha considerato corretto il trattamento fiscale applicato dalla Fondazione;

2) in merito invece al trattamento Iva relativo ai servizi di sponsorizzazione resi dall’Associazione tedesca nei confronti di aziende italiane, l’Agenzia ha ritenuto che anche per tali prestazioni di servizi trova applicazione il citato art. 7-ter. In tal caso, essendo effettuate nei confronti di soggetti passivi d’imposta nazionali, le operazioni sono rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia e devono essere assoggettate all’aliquota ordinaria vigente al momento di effettuazione dell’operazione. Ne consegue che, nel caso in esame, si applica l’art. 17, comma 2, del Dpr. n. 633/1972, secondo cui “gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all’art. 7-ter, comma 2, lett. b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti. Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione Europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli artt. 46 e 47 del Dl. n. 331/1993, pag. 3 di 4 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 427/1993”.