Amministratori comunali con lavoro autonomo: nuova Delibera della Corte toscana sul versamento degli oneri previdenziali  

Nella Delibera n. 236 del 12 novembre 2014 della Corte dei conti Toscana vengono posti alcuni quesiti in riferimento all’obbligo gravante sull’Ente Locale di versare gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi agli Amministratori che non sono lavoratori dipendenti. I quesiti sono così formulati:

1)        se il citato obbligo di versamento a carico del Comune sia subordinato o meno alla rinuncia espressa, da parte dell’amministratore, all’espletamento dell’attività lavorativa svolta in precedenza;

2)        in caso di risposta positiva al primo quesito, con quali modalità tale rinuncia deve essere resa e come sia possibile verificarne, in concreto, l’attuazione;

3)        sempre in caso di risposta affermativa al primo quesito, se l’ente, qualora non provveda al versamento degli oneri previdenziali in misura forfetaria a seguito dell’omessa rinuncia da parte dell’amministratore, sia passibile o meno delle sanzioni previste per le violazioni in materia contributiva, in particolare per omessa denuncia mensile e/o omesso versamento.

La Sezione osserva che il testo dell’art. 86, commi 2, del Dlgs. n. 267/00 riferita agli Amministratori che non sono lavoratori dipendenti, deve essere letta insieme al comma 1 del medesimo, relativa agli obblighi contributivi a carico dei Comuni nei confronti degli Amministratori che siano lavoratori dipendenti collocati in aspettativa non retribuita. Infatti, identica è la ratio delle due disposizioni, consistente nel dare attuazione al principio di cui all’art. 51, comma 3, della Cosituzione., nel senso di garantire il diritto dei soggetti chiamati a svolgere funzioni pubbliche elettive di dedicare ad esse il tempo necessario al loro adempimento, mantenendo le relative prerogative previdenziali e assistenziali. Conseguentemente, stante il necessitato svolgimento della funzione elettiva in regime di esclusività con l’Ente Locale al fine della corresponsione forfetaria degli oneri, e senza, quindi, la possibilità di esercizio di altre attività professionali, il rispetto di tale condizione risulta assicurato per gli Amministratori lavoratori dipendenti con il ricorso all’istituto dell’aspettativa non retribuita per il periodo di svolgimento del mandato elettorale, mentre, per gli Amministratori lavoratori autonomi, tale regime di esclusività dovrà risultare da una espressa dichiarazione di rinuncia all’espletamento dell’attività di lavoro autonomo, al fine di garantire che l’incarico sia svolto nella stessa condizione prevista per i lavoratori dipendenti. Ciò in quanto l’ordinamento assicura al soggetto che si avvale della prerogativa prevista dall’art. 86, comma 2, del Tuel, e, dunque, previa la necessaria rinuncia espressa all’esercizio della libera professione, di svolgere il proprio incarico di amministratore in via esclusiva, con il conseguente riconoscimento della corresponsione a carico dell’ente locale di una somma forfetaria annuale per oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi da versare ai rispettivi istituti. In conclusione, l’Amministratore lavoratore autonomo che intenda richiedere all’Ente Locale il versamento dei citati oneri in misura forfetaria dovrà astenersi dall’attività di lavoro autonomo, dando evidenza di tale rinuncia attraverso idonea documentazione (che, a titolo di esempio, può inerire la dichiarazione di avvenuta sospensione dell’attività professionale o altra documentazione ove emerga l’assenza di redditi conseguenti all’esercizio di tale attività) da rendere al Comune ed al competente istituto di previdenza che comprovi, in concreto, il requisito dell’esclusività.

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