“Fondo per la protezione del rischio sismico”: 100 milioni per il biennio 2022-2023, in G.U. l’Ordinanza che disciplina l’utilizzo delle risorse

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2023 l’Ordinanza n. 978 del 24 marzo 2023 del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativa a “Attuazione dell’art. 11 del Decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, rifinanziato dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145”.

L’Ordinanza disciplina l’utilizzo delle risorse del “Fondo per la prevenzione del rischio sismico”, relativamente alle annualità 2022 e 2023. Tali risorse, in continuità con le azioni avviate con il “Piano settennale 2010-2016” e proseguite nelle annualità 2019-2021 grazie al rifinanziamento del “Fondo” nel 2018 e nel 2021, sosterranno azioni di prevenzione sismica strutturale e non strutturale.

Le risorse disponibili per le annualità 2022 e 2023 sono pari a Euro 100 milioni, derivanti dall’importo di Euro 50 milioni per ciascuna delle 2 annualità e sono destinate al finanziamento delle seguenti azioni: 

  1. azioni di prevenzione non strutturale consistenti in studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l’emergenza (Euro 10,8 milioni);
  2. azioni di prevenzione strutturale consistenti in Interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle Opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile (Euro 87,2 milioni);
  3. i restanti Euro 2 milioni sono finalizzati a supportare le attività di coordinamento e monitoraggio del “Fondo”, anche mediante specifici Accordi con i centri di competenza, la cui gestione è in capo al Dipartimento.

È altresì consentita la delocalizzazione degli edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, con contestuale divieto di ricostruzione nel sito originario, nei casi in cui sia garantito, ad invarianza di spesa, un maggiore livello di sicurezza sismica e un miglioramento dell’efficienza operativa del Sistema infrastrutturale di gestione dell’emergenza. Nei casi di edifici di interesse storico, è ammessa la delocalizzazione senza la demolizione dell’edificio esistente, purché nell’edificio interessato non siano più ospitate funzioni strategiche o rilevanti.

Le risorse destinate alle azioni di prevenzione non strutturale possono essere impiegate per finanziare studi di microzonazione sismica e analisi della “condizione limite per l’emergenza” nei Comuni nei quali l’accelerazione al suolo “Ag” sia maggiore o uguale a 0,125 g.

Le risorse destinate alle azioni di prevenzione strutturale possono essere utilizzate per edifici o Opere situati nei Comuni elencati nell’Allegato “7”. Possono essere finanziati anche edifici e Opere di interesse strategico in Comuni che non ricadono in tale elenco, a condizione che l’amplificazione sismica nel sito dell’Opera, dimostrata attraverso studi della risposta sismica locale, determini un valore dell’accelerazione orizzontale massima attesa in superficie S.ag non inferiore a 0,125 g.

Si attende ora un Decreto del Capo del Dipartimento per la ripartizione delle risorse tra le 17 Regioni destinatarie del “Fondo”, in quanto caratterizzate da maggiori livelli di pericolosità sismica, in misura proporzionale al rispettivo indice di rischio. Sono infatti le Regioni a dover programmare gli Interventi sui territori e a doverne, poi, seguire l’attuazione grazie alle risorse loro attribuite.