Crediti d’imposta emergenza “Covid-19”: istituito il codice-tributo per compensare il credito sui canoni di locazione

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 13/E del 20 marzo 2020, ha istituito il codice-tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite Modello “F24”, del credito d’imposta di cui all’art. 65 del Dl. n. 18/2020.

Ricordiamo che tale norma ha previsto che, “al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella Categoria catastale ‘C/1’”, e che “il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli Allegati 1 e 2 del Dpcm. 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997”.

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite Modello “F24” da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, è stato istituito il seguente codice-tributo: “6914” denominato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi – art. 65 del Dl. 17 marzo 2020, n. 18”.

In sede di compilazione del Modello “F24”, il suddetto codice-tributo è esposto nella Sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA”.

Il codice tributo “6914” è utilizzabile a decorrere dal 25 marzo 2020.