Nella Delibera n. 31 del 26 febbraio 2020 della Corte dei conti Abruzzo, un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla doverosità del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore di tale organo. La Sezione ha chiarito che l’art. 86 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel) prescrive agli Enti Locali il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi, ai rispettivi istituti previdenziali, ai soli lavoratori, dipendenti o meno, che espletano un mandato amministrativo fra quelli previsti nel predetto art. 86, comma 1, in un Ente Locale avente la grandezza demografica stabilita e che abbiano deciso di destinare il tempo che avrebbero impiegato per le proprie attività lavorative al servizio della comunità in cui sono stati eletti. Perché ricorra l’obbligo da parte dell’Ente del versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi in favore dell’amministratore locale, la norma richiede che ricorrano due requisiti concomitanti: l’elezione ad una carica elettiva ed il conseguente sacrificio del tempo destinato all’ordinaria propria attività lavorativa.
In conclusione, per la configurazione di tale obbligo di versamento in carico all’Ente è necessario che l’Amministratore pubblico abbia chiaramente sospeso una qualsivoglia attività lavorativa. L’obbligazione decorre dal momento in cui l’Amministratore locale è assunto e non riguarda periodi precedenti nel caso questi non fosse un lavoratore – dipendente o meno – al momento in cui è stato chiamato a ricoprire il mandato pubblico. All’eletto che non abbia precedentemente ricoperto alcun rapporto lavorativo spetterà l’indennità di funzione ai sensi dell’art. 82 del Tuel così come determinata nella regolamentazione ministeriale conseguente.






