Cartella di pagamento: è nulla se l’Ufficiale postale parla di trasferimento anziché di irreperibilità

Nella Sentenza n. 25079 del 26 novembre 2014 la Corte di Cassazione ha osservato che, nel caso in esame, non sono stati effettuati tutti gli adempimenti prescritti per il perfezionamento della notifica nei casi di irreperibilità c.d. “relativa” del destinatario dell’atto, con la conseguenza che, in caso di omissione di uno di essi, la notificazione è da considerarsi nulla. Nello specifico, nella fattispecie in esame, una raccomandata contenente la notizia del deposito presso la Casa comunale dell’atto impositivo, a causa di un errore dell’Ufficiale postale – che ha apposto sulla relata la dicitura “trasferito” riferita al destinatario, pur essendone rimasta invariata la residenza – non è pervenuta nella sfera di conoscenza di quest’ultimo ed è stata perciò restituita al mittente. Pertanto, per errore dell’Ufficiale postale la notifica della cartella di pagamento è nulla perché la raccomandata contenente l’avviso di deposito ex art. 140 del Cpc. non è pervenuta nella sfera di conoscenza del contribuente.