Accertamenti integrativi che riducono la pretesa impositiva

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 22019 del 17 ottobre 2014, ha chiarito che l’avviso di accertamento Iva può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, entro il termine di decadenza previsto dalla norma. In questo caso, l’Ufficio deve addurre, a pena di nullità, le motivazioni ed i nuovi elementi o atti che hanno condotto all’adeguamento della pretesa impositiva. Viceversa, l’integrazione o la modificazione in diminuzione di quanto richiesto dall’Amministrazione finanziaria non necessita di particolari forme o motivazioni. I Giudici hanno infine disposto che l’Amministrazione non è vincolata a dover procedere alla riduzione della propria pretesa necessariamente e unicamente in sede giurisdizionale.

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