Legittimità costituzionale dell’art. 22 comma 1, lett. b), della Legge regionale Lombardia n. 16/2016

Corte Costituzionale, Sentenza 9 marzo 2020 n. 44

Sull’illegittimità della norma della Legge regionale della Lombardia nella parte in cui fissa il requisito della residenza (o dell’occupazione) ultraquinquennale come condizione di accesso al beneficio dell’alloggio di Erp.

L’art. 22, comma 1, lett. b), della Legge regionale Lombardia n. 16 del 2016, nella parte in cui fissa il requisito della residenza (o dell’occupazione) ultraquinquennale in Regione come condizione di accesso al beneficio dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica, contrasta, sia con i Principi di eguaglianza e ragionevolezza di cui all’art. 3, comma 1, della Costituzione, perché produce una irragionevole disparità di trattamento a danno di chi, cittadino o straniero, non ne sia in possesso, sia con il Principio di eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, comma 2, della Costituzione, perché tale requisito contraddice la funzione sociale dell’Edilizia residenziale pubblica.

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