Consiglio di Stato, Sezione III, Sentenza 25 febbraio 2020 n. 1385
L’art. 5 del Dlgs. n. 50/2016, è una formulazione che rimanda ad una successiva norma di legge che espressamente prescriva la partecipazione dei privati alla Società “in hous”e, soprattutto, che ne stabilisca le modalità di partecipazione e di scelta del socio. Tale norma pone una previsione di carattere generale e, dunque, nell’ordinamento interno, fino a quando non ci sarà una legge che attui tale previsione, deve ritenersi preclusa ai privati la partecipazione alla Società “in house” dato che, diversamente opinando, non sapremmo, né in che percentuale possano partecipare, né come debbano essere scelti. Questo è ciò che porta a distinguere le Società “in house” dalle Società miste, per le quali è disciplinata una partecipazione mista di capitale pubblico-privato. Pertanto, non è erroneo sostenere che la Società “in house” è sempre pubblica.
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