Nella Sentenza n. 2841 del 4 maggio 2020 del Consiglio di Stato, i Giudici
rilevano che l’art. 18, del Dl. n. 67/1997, convertito nella Legge n. 135/1997
– che prevede il rimborso delle “spese legali relative a giudizi per
responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di
dipendenti di Amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi
con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali”
– non è applicabile al procedimento davanti alla Commissione di disciplina,
previsto dagli artt. 16 e seguenti delle Disposizioni di attuazione del Codice
di procedura penale per gli Ufficiali e Agenti di Polizia giudiziaria,
trattandosi di procedimento di natura disciplinare. I Giudici precisano che è
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.
18 del Dl. n. 67/1997, convertito nella Legge n. 135/1997, per la mancata previsione
del rimborso delle spese sostenute per la difesa anche nel procedimento davanti
alla Commissione di disciplina, di cui agli artt. 16 e seguenti delle
Disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale in relazione agli
artt. 3 e 24 della Costituzione, rientrando la disciplina del rimborso delle
spese legali nella discrezionalità del Legislatore, che deve adattare la tutela
dei dipendenti pubblici con le esigenze dei limiti della spesa pubblica, e non
essendo il procedimento disciplinare soggetto alla medesima tutela
costituzionale dei procedimenti giurisdizionali ma al rispetto del nucleo
essenziale del principio del contraddittorio. Tuttavia, i Giudici pongono in
evidenza che l’art. 18 del Dl. n. 67/1997, convertito nella Legge n. 135/1997,
si interpreta nel senso che la spettanza del rimborso è subordinata ad una
duplice condizione: “a) l’esistenza di un giudizio, promosso nei
confronti del dipendente, conclusosi con un provvedimento che abbia
definitivamente escluso la sua responsabilità; b) la sussistenza di
un nesso tra gli atti e i fatti ascritti al dipendente e l’espletamento del
servizio e l’assolvimento degli obblighi istituzionali”.
Quindi, il “giudizio” in base alla lettera della legge non può che
essere ricondotto ad un procedimento giurisdizionale, civile, penale, o davanti
alla Corte dei conti. Trattandosi del riconoscimento di un beneficio di
carattere economico a carico dell’erario previsto dal Legislatore per i
dipendenti pubblici, la relativa disciplina non può essere estesa in via
analogica ad altre fattispecie e a differenti presupposti. Le disposizioni dell’art.
18, del Dl. n. 67/1997 e le analoghe disposizioni previste per gli Enti Locali
non sono suscettibili di interpretazione analogica, né estensiva, trattandosi
di “materia disciplinante, secondo parametri di rigore e tassatività, le
modalità ed i presupposti sostanziali di impiego di denaro pubblico”.
Infine, i Giudici hanno escluso che siano configurabili profili di
incostituzionalità della norma.




