Nella Sentenza n. 4529 del 30 aprile 2020 del Tar Lazio, i Giudici affermano che il bando di gara, avente natura di atto amministrativo generale, non si sottrae alla regola del tempus regit actum per cui è soggetto alla disciplina ratione temporis vigente al momento della sua pubblicazione. Tale soluzione consente di rispettare i superiori principi della par condicio, di trasparenza e di certezza del diritto, che connotano le procedure ad evidenza pubblica e che verrebbero illogicamente sacrificati ove si consentisse di cambiare le regole della procedura in corso di gara. Nel caso di specie i Giudici chiariscono che la c.d. interpretazione giuridica conforme alla luce della nuova disciplina apportata dalla Direttiva 2014/24, finalizzata ad ovviare l’esclusione del concorrente attraverso la sostituzione dell’ausiliaria priva dei requisiti di partecipazione, non può trovare applicazione in relazione ad una gara disciplinata sotto la previgente Direttiva 2004/18. Ciò, in quanto non ne sussistono gli stessi presupposti applicativi poiché, da un lato, si è in presenza di un istituto espressione del nuovo principio europeo di tutela dell’affidamento del concorrente sulle capacità di altri soggetti e, dall’altro lato, la Direttiva 2014/14 è stata già attuata nel nostro ordinamento per cui, a rigore, non si pone una questione di interpretazione conforme, ma semmai di applicazione ratione temporis della disciplina europea.




