Imposta di pubblicità: sono assoggettate le scritte apposte sugli automezzi di una Società di vigilanza privata

Nella Sentenza n. 353 del 7 febbraio 2020 della Ctr Emilia Romagna, la questione controversa in esame riguarda il mancato versamento dell’Imposta relativa alle pubblicità apposte sugli automezzi di servizio di una Società di vigilanza privata. I Giudici affermano che sono assoggettate all’Imposta sulla pubblicità le scritte apposte sugli automezzi di una Società di vigilanza privata perché configurano sempre l’astratta possibilità di raggiungere un numero indeterminato di utenti. In particolare, i Giudici spiegano che il presupposto impositivo dell’Imposta in questione va individuato nell’astratta possibilità del messaggio pubblicitario (visivo od acustico) in rapporto all’ubicazione del mezzo, di avere un numero indeterminato di destinatari, divenuti tali per il solo fatto di trovarsi in quel luogo. Quindi, le scritte riportate sugli automezzi della Società di vigilanza sono astrattamente idonee ad integrare il messaggio pubblicitario visto che gli automezzi su cui sono apposte, proprio perché destinati alla circolazione, entrano in rapporto diretto con un numero indiscriminato di soggetti. Inoltre, nel caso di specie, le dimensioni del mezzo usato superano il “mezzo metro quadro di superficie” e, in base all’art. 17, comma 1, lett. l), del Dlgs. n. 507/1993, il mezzo metro quadro di superficie rappresenta la soglia massima di esenzione. Pertanto, ne consegue che anche per questo le scritte riportate sui mezzi non possono andare esenti dalla imposizione fiscale.