Nella Delibera n. 227 del 4 marzo 2020, l’Anac afferma che nelle procedure indette per l’aggiudicazione di appalti pubblici sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il Principio di segretezza dell’offerta economica e il divieto di commistione con l’offerta tecnica rispondono a Principi inderogabili di trasparenza e parità di trattamento dei concorrenti al fine di evitare il pericolo che la preventiva conoscenza di elementi dell’offerta economica possa condizionare le valutazioni della Commissione di gara rispetto all’offerta tecnica.
L’Autorità richiama in proposito il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nelle procedure indette per l’aggiudicazione di appalti pubblici sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione di gara è tenuta a valutare, per primi, i profili tecnici delle offerte, soggetti come tali a valutazioni discrezionali e, solo successivamente, i profili soggetti ad un
automatismo di valutazione; ciò, in quanto la conoscenza di questi ultimi prima ancora di quelli tecnici costituisce una palese violazione dei principi inderogabili di trasparenza e di imparzialità che devono presiedere alle gare pubbliche, giacché la conoscenza preventiva delle condizioni suscettive di automatica ponderazione consentirebbe di modulare il giudizio sull’offerta tecnica in modo non conforme alla parità di trattamento dei concorrenti, e tale possibilità, ancorché remota ed eventuale, per il solo fatto di esistere intaccherebbe la regolarità della procedura (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, Sezione VI, Sentenza n. 731; Consiglio di Stato Sezione V, Sentenza 7 gennaio 2013, n. 10; Parere n. 8 del 29 luglio 2014).




