Requisiti tecnici di partecipazione: la Stazione appaltante può definire criteri più stringenti nel limite della proporzionalità e ragionevolezza

Nella Delibera n. 393 del 29 aprile 2020, l’Anac stabilisce che sul possesso dei requisiti di partecipazione ad una gara la Stazione appaltante, nel definire i requisiti tecnici e professionali dei concorrenti, vanta un margine di discrezionalità tale da consentirgli di  definire criteri ulteriori e più stringenti rispetto a quelli normativamente previsti, con il rispetto del limite della proporzionalità e della ragionevolezza, oltre che della pertinenza e congruità dei requisiti prescelti  in relazione alle caratteristiche dello specifico oggetto di gara. Pertanto, “i bandi di gara possono prevedere requisiti di capacità particolarmente rigorosi, purché non siano discriminanti e abnormi rispetto alle regole proprie del settore e parametrati all’oggetto complessivo del contratto di appalto, giacché rientra nella discrezionalità dell’amministrazione aggiudicatrice la possibilità di fissare requisiti di partecipazione ad una singola gara anche molto rigorosi e superiori a quelli previsti dalla legge”.