Cause di rifiuto delle “FatturePA”: il Consiglio di Stato esprime parere favorevole allo Schema di Decreto, con alcune richieste di modifica

Il Consiglio di Stato, nell’Adunanza di Sezione 11 giugno 2020, ha espresso parere favorevole allo Schema di Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante “Individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle Amministrazioni pubbliche” (art. 15-bis del Dl. n. 119/2018). Ciò, alla luce della Nota di trasmissione della relazione Prot. n. 11584 del 16 ottobre 2019 con la quale il Mef ha chiesto il parere in oggetto, del Parere interlocutorio della Sezione n. 2955 del 27 novembre 2019, e della Nota del Dipartimento delle Finanze Prot. n. 5171 dell’8 maggio 2020, trasmessa dal Mef con la Nota Prot. n. 5503 del 18 maggio 2020.

Nel merito delle modifiche apportate dallo Schema di Decreto ministeriale in esame, il Consiglio ha svolto le seguenti osservazioni:

– ha suggerito di eliminare l’espressione “Visto il Titolo V della Costituzione” contenuta nel preambolo del Decreto ministeriale, stante l’estrema genericità e vaghezza del suddetto richiamo alle norme costituzionali;

– al comma 1 del nuovo art. 2-bis ha suggerito di indicare, per evitare evidenti disguidi e criticità dell’intero sistema di fatturazione elettronica, il termine entro il quale le Pubbliche Amministrazioni, destinatarie delle fatture elettroniche, possono procedere al rifiuto delle fatture stesse, considerato che nelle osservazioni rese dal Dipartimento delle Finanze nella citata Nota 8 maggio 2020 si afferma che, “sempre con riferimento all’accettazione o rifiuto delle fatture, si evidenzia che il termine entro cui la P.A. può fornire tale riscontro al fornitore è di 15 giorni, […]”;

– alla lett. b) del nuovo art. 2-bis, laddove si consente il rifiuto della fattura elettronica carente del Codice identificativo di gara (Cig) o del Codice unico di progetto (Cup), previsti ai sensi dell’art. 25, comma 2, del Dl. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/2014, ha suggerito di aggiungere infine la seguente frase: “tranne i casi di esclusione previsti dalla lett. a) del medesimo comma 2”. Ciò al fine di meglio armonizzare le due disposizioni normative;

– al comma 2 del nuovo art. 2-bis, per rendere maggiormente evidente che l’esercizio della facoltà di rifiuto della fattura elettronica, da parte della P.A. destinataria, è strettamente subordinato all’impossibilità di procedere alla correzione della fattura ex art. 26 del Dpr. n. 633/1972 (come rilevato anche nell’analisi tecnico-normativa), ha suggerito di modificare il testo nel seguente modo: “le Pubbliche Amministrazioni non possono comunque rifiutare la fattura nei casi in cui gli elementi informativi possono essere corretti mediante le procedure di variazione di cui all’art. 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.

Palazzo Spada ha inoltre invitato il Mef, a seguito dell’inserimento delle ipotesi tassative di rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle Pubbliche Amministrazioni, ad eseguire un costante monitoraggio sul funzionamento a regime della nuova disciplina, data la delicatezza della materia fiscale ed anche per la necessaria predisposizione della verifica di impatto della regolamentazione.

Sono stati poi indicati i seguenti rilievi redazionali:

– nel preambolo, inserire la virgola:

a) al quarto periodo, dopo le parole “23 ottobre 2018”;

b) al quarto periodo, tra le parole “che attraverso”;

c) al settimo periodo, dopo le parole “n. 148”;

d) all’ottavo periodo, dopo le parole “5 agosto 2015”;

e) all’ottavo periodo, dopo le parole “il quale stabilisce che”;

– nel preambolo, al decimo periodo, inserire l’aggettivo “ministeriale” dopo la parola “decreto”;

– all’art. 1, comma 1, aggiungere una virgola dopo le parole “3 aprile 2013, n. 55”;

– all’art. 2-bis, comma 1:

a) alla lett. b), aggiungere una virgola dopo le parole “23 giugno 2014”;

b) alla lett. d), sostituire le parole “dell’1 febbraio 2018”, con le parole “del 1° febbraio 2018”;

c) alla lett. d), aggiungere una virgola dopo “Ministero della salute”;

– all’articolo 1, comma 3, lettera b), sostituire l’espressione “le diciture previste” con “i casi previsti”.

Nei termini suesposti è il parere della Sezione, a questo punto si attende l’emanazione definitiva del Decreto, attesa ormai da molti mesi.