Nella Sentenza n. 621 del 1° giugno 2020 del Tar Salerno, i Giudici affermano che rientra nella giurisdizione del Giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto la risoluzione del contratto per gravi inadempimenti del Concessionario comportante decisioni sulla durata o efficacia del rapporto concessorio. Peraltro, i Giudici ricordano che sono devolute alla giurisdizione del Giudice ordinario le controversie, nell’ambito di quelle relative a concessioni di pubblici servizi, riguardati “indennità, canoni o altri corrispettivi” nelle quali venga in rilievo non l’esistenza od il contenuto della concessione o l’esercizio di poteri autoritativi della Pubblica Amministrazione sul rapporto concessionario o sulla determinazione delle suddette controprestazioni (nel qual caso la giurisdizione spetterebbe al Giudice amministrativo), ma solo l’effettiva debenza dei corrispettivi stessi in favore del Concessionario, secondo un rapporto paritario di contenuto meramente patrimoniale, nella contrapposizione delle situazioni giuridiche soggettive obbligo/pretesa. Pertanto, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), del Cpa., devono intendersi devolute espressamente alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi concernenti concessioni di pubblici servizi, escluse quelle riguardanti indennità, canoni ed altri corrispettivi ovvero relative a provvedimenti adottati dalla Pubblica Amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo ovvero ancora relative all’affidamento di un pubblico servizio. Da ciò consegue che le controversie relative alle vicende del rapporto concessorio, nelle ipotesi di concessione di servizio pubblico, rimangono nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo anche nella fase successiva alla stipula del contratto. La controversia in esame, relativa alla valutazione dell’inadempimento degli obblighi del concessionario, e comportante decisioni sulla durata o efficacia del rapporto concessorio, rientra nella giurisdizione del Giudice amministrativo.




