Il quesito:
“Ho letto sulla stampa specializzata dei giorni scorsi che il Dl. n. 34/2020 avrebbe previsto il taglio dell’Irap commerciale anche per gli Enti Locali. E’ effettivamente così ? Posso dunque evitare il pagamento del saldo Irap commerciale anno 2019 entro il 30 giugno senza subire sanzioni ?”
La risposta dei nostri esperti:
L’art. 24 del Dl. n. 34/2020, pubblicato sulla G.U. n. 128 del 19 maggio 2020, al comma 1 ha stabilito in estrema sintesi che non è dovuto il versamento del saldo Irap anno 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto sempre su tale anno, e che non è dovuto altresì il versamento della prima rata dell’acconto anno 2020.
Al comma 2 viene disposto espressamente che “il comma 1 si applica esclusivamente ai soggetti, diversi da quelli che determinano il valore della produzione netta secondo gli articoli … 10-bis del Dlgs. n. 446/1997, ….”.
Il citato art. 10-bis riguarda la “determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. e-bis)”. Tale ultima norma ricomprende tra i soggetti passivi Irap “le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 29/1993 …”, tra cui anche gli Enti Locali.
L’art. 10-bis disciplina al comma 1 il metodo c.d. “retributivo” (metodo base per gli Enti pubblici), mentre al comma 2 il metodo c.d. “commerciale” (metodo opzionale per tali Enti).
L’esclusione prevista dal richiamato comma 2 dell’art. 24 del Dl. n. 34/2020 è soggettiva, non andando ad esaminare il metodo di determinazione dell’Irap. Anche perché il metodo “retributivo” si basa sul versamento di acconti mensili, non sul versamento di 2 acconti alle scadenze di fine giugno e di fine novembre e del saldo dell’anno precedente entro fine giugno, per cui andare a precisare, nell’ambito dell’art. 24 che tratta evidentemente del metodo “commerciale”, che sono escluse dalla norma le Amministrazioni pubbliche, facendo riferimento però al metodo retributivo, non avrebbe alcun senso.
Pertanto, interpretare tale norma diversamente, suggerendo anche agli Enti Locali di non versare il saldo Irap commerciale entro il 30 giugno (dovuto perché il loro conto economico anno 2019, predisposto a seguito dell’esercizio dell’opzione per il metodo “commerciale”, risulta in utile), costituisce un inutile rischio (se poi scattano delle sanzioni, … chi le paga ?), stante ad oggi la mancanza di alcun chiarimento perentorio da parte dell’Agenzia delle Entrate (chiarimento che peraltro consideriamo non necessario per le motivazioni sopra espresse, vista l’esclusione soggettiva degli Enti pubblici prevista dalla norma in commento).
Di Francesco Vegni




