Nella Delibera n. 69 del 18 maggio 2020 della Corte dei conti Lombardia la Sezione, all’esito dell’esame dei Questionari sui bilanci di previsione 2015 e 2016 e sui rendiconti degli esercizi 2014-2018, accerta la presenza di profili di criticità con riferimento alla sana gestione finanziaria del Comune in questione. La Sezione chiede all’Ente di:
– adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le criticità riscontrate e, in particolare, di improntare i rapporti con gli organismi partecipati a canoni di efficienza, trasparenza ed economicità nel rispetto delle previsioni normative recate dal Dlgs. n. 175/2016;
– attenersi scrupolosamente ai Principi contabili di prudenza e veridicità nelle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi;
– provvedere, in vista dell’approvazione del rendiconto 2019, alla corretta determinazione e alla verifica di congruità del “Fondo crediti di dubbia esigibilità” e del “Fondo rischi contenzioso”.
La Sezione dispone che il Comune provveda a trasmettere alla Sezione apposita Deliberazione consiliare di presa d’atto della presente Pronuncia entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.
La Sezione pone in evidenza quanto più volte evidenziato nella giurisprudenza dalla Sezione delle Autonomie circa la particolare attenzione che deve essere riservata alla quantificazione degli accantonamenti a “Fondo contenzioso”, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso, per cui “risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all’aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall’Organo di revisione. Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell’anno in cui si verificherà l’eventuale soccombenza”. La valutazione della passività potenziale deve pertanto essere sorretta dalle conoscenze delle specifiche situazioni, dall’esperienza del passato e da ogni altro elemento utile e deve essere effettuata nel rispetto dei postulati del bilancio ed in modo particolare quelli di imparzialità e verificabilità. Ed ancora, la Sezione evidenzia in proposito che recente giurisprudenza della Corte dei conti (Deliberazioni Sezione regionale di controllo per la Campania n. 125/2019 e Sezione regionale di controllo per il Lazio n. 18/2020) ha fatto riferimento, ai fini della classificazione delle passività potenziali tra passività “probabili”, “possibili” e da “evento remoto”, ai seguenti Princìpi:
– la passività “probabile”, con indice di rischio del 51%, (che impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale), è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per i quali l’Avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza;
– la passività “possibile”, che è quella in relazione alla quale il fatto che l’evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range di accantonamento oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;
– la passività da “evento remoto”, la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero.





