Nella Delibera n. 128 del 12 giugno 2020 della Corte dei conti Abruzzo, un Comune ha chiesto un parere in ordine all’interpretazione del disposto dell’art. 92 del Dl. n. 18/2020, come convertito dalla Legge n. 27/2020, in rapporto alle procedure di liquidazione delle spese previste dall’art. 184 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), in relazione ai corrispettivi da riconoscere ai gestori di servizi di “Trasporto pubblico locale, regionale” e di “Trasporto scolastico”, nonché dei servizi di ausilio e sostegno alle attività scolastiche del Comune. In particolare, l’Ente territoriale domanda quale sia il giusto comportamento da tenere dagli Enti ove dovessero pervenire richieste di pagamento (fatture) per tali prestazioni, atteso che allo stato l’art. 184 del Tuel dispone che la liquidazione deve essere disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore e ancor più correttamente “a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite”.
La Sezione preliminarmente sottolinea che, successivamente alla presentazione della richiesta di parere, è intervenuto nella materia in esame il Legislatore, con l’art. 109 del Dl. n. 34/2020, secondo cui, “all’art. 92, comma 4-bis, primo periodo, le parole: ‘e di Trasporto scolastico’ sono soppresse”. Quindi, ne deriva che risulta venuto meno per gli Enti Locali il divieto di procedere a decurtazioni di corrispettivo, o all’applicazione di sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per quanto riguarda il trasporto scolastico. In forza del nuovo intervento normativo, il Comune non è tenuto a riconoscere il corrispettivo del servizio di trasporto scolastico non svolto. Dunque, la predetta disposizione sembra disciplinare gli ulteriori profili inerenti ai servizi di ausilio e sostegno alle attività scolastiche del Comune, individuando le modalità e i limiti per riconoscere dei corrispettivi ai gestori di tali servizi.