L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 410 del 1° agosto 2023, ha fornito chiarimenti in ordine alla tassazione da applicare, ai fini delle Imposte ipotecaria e catastale, ai decreti di esproprio con cui è disposto il trasferimento contestuale della proprietà di più beni immobili (appartenenti ad una o più Ditte proprietarie) in favore di un unico beneficiario (soggetto, pubblico o privato, in cui favore è emesso il decreto di esproprio), in base all’art. 10 del Dlgs. n. 23/2011.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che gli atti e i provvedimenti con i quali è disposto l’asservimento coattivo di aree sono riconducibili, ai fini dell’Imposta di registro, nell’ambito applicativo dell’art, 1 della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr. n. 131/1986. Tale disposizione prevede che sono assoggettati a tassazione in misura proporzionale gli “atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi”.
In materia si richiamano, tra le altre, le Risoluzioni n. 310163/1990 e n. 92/2000.
Ai fini di individuare la corretta tassazione degli atti contenenti una pluralità di disposizioni occorre richiamare l’art, 21 del Tur, il quale stabilisce che “se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto” (comma 1); “se le disposizioni contenute nell’atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l’imposta si applica come se l’atto contenesse la sola disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa” (comma 2).
Al riguardo si precisa che per ‘‘disposizione’’ si intende una convenzione negoziale suscettibile di produrre effetti giuridici valutabili autonomamente, in quanto in sé compiuta nei suoi riferimenti soggettivi, oggettivi e causali.
Con la Circolare n. 2/E del 2014 è stato precisato che si realizza un atto plurimo nel caso, ad esempio, di unico venditore che vende vari immobili, ciascuno a un diverso acquirente; in tale ipotesi, ogni disposizione rimane assoggettata ad autonoma tassazione.
Pertanto, ai sensi dell’art. 21 del Tur, il principio generale a cui conformare la tassazione, ai fini dell’Imposta di registro, è quello secondo il quale in presenza di un atto contenente più disposizioni, ciascuna disposizione soggiace ad autonoma imposizione, salvo quelle derivanti necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre (vedasi Circolare n. 18/E del 2013).
Ai fini dell’applicazione delle Imposte ipotecaria e catastale, riguardo al calcolo dell’Imposta complessivamente dovuta per gli atti caratterizzati dalla presenza di più disposizioni in cui ciascuna soggiace ad autonoma imposizione, con la citata Circolare n. 2/E del 2014 è stato ribadito il principio secondo cui ogni trasferimento immobiliare è soggetto alle proprie imposte.
Con specifico riferimento alla fattispecie in esame, con la Risoluzione n. 254/E del 2002 e con la Circolare n. 257/T del 1998 è stato chiarito che, ai fini delle Imposte di registro, ipotecarie e catastali, i decreti di esproprio che prevedono distinti trasferimenti immobiliari in capo a soggetti diversi sono qualificabili ‘‘atti plurimi’’, in quanto, pur costituendo formalmente un solo provvedimento, contengono più disposizioni negoziali che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, poiché si riferiscono a soggetti e oggetti espropriati distinti ed autonomi. Ad essi pertanto vanno applicate le Imposte in relazione a quanti sono i trasferimenti posti in essere, distintamente per ciascuno.
Per quanto concerne la misura delle Imposte in argomento, l’art. 10, del Dlgs. n. 23/2011 prevede, in via generale, che per gli atti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari soggetti all’Imposta proporzionale di registro di cui all’art. 1, della Tariffa, Parte prima, allegata al Tur, tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto
e i registri immobiliari sono esenti dall’Imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle Imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di Euro 50 ciascuna (vedasi la citata Circolare n. 2/E del 2014).
Alla luce di tale previsione, pertanto, per i trasferimenti a favore degli Enti pubblici territoriali soggetti ad Imposta proporzionale di registro di cui all’art. 1 della citata Tariffa, le Imposte ipotecaria e catastale devono essere applicate nella misura fissa di Euro 50 ciascuna (vedasi la citata Circolare n. 2/E, paragrafo 1.4).
Con riferimento ai decreti di esproprio in esame l’Agenzia ha dunque ritenuto che le Imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di Euro 50 ciascuna debbano applicarsi in relazione a ciascuna autonoma disposizione contenuta nel provvedimento, come sopra individuata.
In altri termini, per ogni decreto di esproprio comportante il trasferimento contestuale della proprietà di più beni immobili in favore di un unico beneficiario sono applicabili tante imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di Euro 50 ciascuna, per ciascun trasferimento giuridicamente autonomo posto in essere, in quanto riferibile a soggetti e beni espropriati distinti ed autonomi, indipendentemente dalla valenza che ai fini catastali viene conferita alla nozione di ‘‘ditta proprietaria’’.
Per completezza, l’Agenzia ha ricordato che la ‘‘ditta’’ catastale è costituita dalla/e persona/e del proprietario o del possessore, nonché della/e persona/e che gode di diritti reali sul bene immobile iscritto in catasto. In altri termini è il complesso degli intestati, ed è quindi una elencazione di tutte le persone fisiche e giuridiche che hanno sul bene immobile iscritto in catasto titolo di proprietà o condominio ovvero diritto reale di godimento.






