L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 24/E del 2 agosto 2023, ha fornito chiarimenti in ordine sia ai crediti d’imposta nel settore energetico, che alle aliquote Iva nel settore del gas, disciplinati dalle Leggi n. 197/2022 e n. 6/2023 e dai Dl. n. 34/2023 e n. 57/2023.
In questa sede ci limitiamo al commento alla seconda parte della Circolare, riferita alla riduzione delle aliquote Iva nel settore del gas, in quanto di interesse diretto anche per gli Enti Locali.
Riduzione aliquota Iva per le somministrazioni di gas metano usato per combustione – terzo trimestre 2023
L’art. 3-bis, comma 4, del Dl. n. 57/2023 stabilisce che, in “deroga a quanto previsto dal Dpr. n. 633/1972, le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali previste all’art. 26, comma 1, del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al Dlgs. n. 504/1995, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2023, sono assoggettate all’ aliquota dell’Imposta sul valore aggiunto (Iva) del 5%. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota Iva del% si applica anche alla differenza tra gli importi stimati e gli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di luglio, agosto e settembre 2023”.
Analoga misura, introdotta, in origine, con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, è stata successivamente estesa da vari Decreti-legge anche ai mesi da gennaio 2022 a giugno 2023.
Nel rinviare ai chiarimenti forniti con le Circolari n. 17/E del 2021 e n. 20/E del 2022, nonché con la Risoluzione n. 47/E del 2022, l’Agenzia ha ricordato che la disposizione in commento, in sostanza, riduce
temporaneamente al 5% l’aliquota Iva applicabile alle somministrazioni di gas metano per combustione per usi civili e industriali, facendo riferimento, a tal fine, all’art. 26, comma 1, del “Testo unico delle accise” (“Tua”), di cui al Dlgs. n. 504/1995.
L’aliquota Iva del 5% è applicabile, seppure in via temporanea, sia alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 10%, sia a quelle per usi civili (che superano il limite annuo di 480 metri cubi) e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 22% (vedi paragrafo 1 della richiamata Circolare n. 17/E del 2021).
L’agevolazione trova applicazione con riferimento alle somministrazioni di gas metano per combustione contabilizzate nelle fatture emesse sia per i consumi stimati sia per quelli effettivi.
Qualora le somministrazioni di gas siano, comunque, contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota Iva del 5% si applica anche in relazione ai successivi eventuali conguagli, derivanti dalla rideterminazione degli importi dovuti sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi agevolati, a prescindere dal momento di fatturazione degli stessi (vedasi Circolare n. 17/E del 2021, paragrafo 5).
Al ricorrere dei presupposti normativamente previsti, l’aliquota del 5% è applicabile anche agli impieghi di gas metano per combustione rientranti nelle destinazioni annoverate tra le esenzioni dal pagamento dell’accisa, di cui all’art. 17 del “Tua” (fattispecie soggette ad accisa ancorché esonerate dal relativo pagamento) e a quelli assoggettati ad aliquota ridotta, così come disciplinati dall’art. 24 del “Tua”.
Non beneficiano, invece, dell’agevolazione in commento, in quanto destinate a usi non espressamente richiamati dall’art. 2, comma 1, del Dl. n. 130/2021, le somministrazioni di gas metano utilizzato per la produzione di energia elettrica (vedasi Circolare n. 17/E del 2021, paragrafo 2).
Riduzione dell’Iva per le somministrazioni di energia termica e le forniture di servizi di teleriscaldamento – terzo trimestre 2023
L’art. 3-bis, comma 5, del Dl. n. 57/2023, ha esteso l’agevolazione di cui al precedente paragrafo anche “alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia di cui all’art. 16, comma 4, del Dlgs. n. 115/2008”, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dal 1° luglio 2023 al 30 settembre 2023.
Per quanto concerne i servizi di teleriscaldamento, l’art. 2, comma 2, lett. gg), del Dlgs. n. 102/2014 (recante attuazione della Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le Direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), prevede che per “rete di teleriscaldamento e teleraffreddamento (o teleraffrescamento)” si intende “qualsiasi infrastruttura di trasporto dell’energia termica da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti di utilizzazione, realizzata prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall’ estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l’ approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria”.
Analoghe disposizioni, per il teleriscaldamento, sono state previste, dalla Legge di Bilancio 2023 e da provvedimenti successivi, per i periodi da gennaio 2023 a giugno 2023.
Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2023 è stato, inoltre specificato che l’aliquota ridotta si applica a tutte le componenti di costo del servizio di teleriscaldamento.
Con riferimento al contratto di servizio energia, l’Agenzia ha richiamato l’allegato II del Dlgs. n. 115/2008, al quale fa espresso rinvio l’art. 16, comma 4, del medesimo Decreto, il quale definisce lo stesso come “un contratto che (…) disciplina l’erogazione dei beni e servizi necessari alla gestione ottimale ed al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell’energia”.
Analoga agevolazione Iva, per il contratto di servizio energia, è stata prevista da vari provvedimenti per i periodi da ottobre 2022 a giugno 2023.
L’aliquota Iva del 5% trova, quindi, applicazione anche con riferimento alle forniture di servizi di teleriscaldamento e alle somministrazioni di energia termica, prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi relativi al periodo dal 1° luglio 2023 al 30 settembre 2023, sia che essi siano semplicemente stimati sia che si tratti di consumi effettivi.






