Iva: aliquota del 10% sugli interventi di ristrutturazione del vecchio Mercato di quartiere e realizzazione del nuovo

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine all’aliquota Iva applicabile sia all’intervento di recupero di un vecchio mercato di quartiere, sia alla realizzazione del nuovo mercato di quartiere, operati da un Comune.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 415 del 3 agosto 2023, ha fornito chiarimenti in ordine all’aliquota Iva applicabile sia all’intervento di recupero di un vecchio mercato di quartiere, sia alla realizzazione del nuovo mercato di quartiere, operati da un Comune.

Un Comune Alfa intende procedere a una serie di interventi che consistono nella ristrutturazione dei mercati di quartiere e di altri edifici appartenenti al patrimonio indisponibile o al demanio comunale, mediante lo svuotamento dell’intero edificio, il ripristino e la sostituzione delle strutture di fondazione, delle strutture portanti, delle strutture di copertura e la modificazione volumetrica per promuovere interventi di rigenerazione urbana finanziati dal “Pnrr”.

Al riguardo, il Comune ha specificato che per poter intervenire sui mercati di quartiere è necessario costruire nuovi mercati destinati ad accogliere, per un periodo limitato seppur non di breve durata (ipotizzabile in circa 3 anni), non solo gli operatori commerciali, ma l’intera struttura mercatale nel suo complesso, realizzando quindi una nuova opera di urbanizzazione secondaria in sostituzione, per tutto il tempo necessario, della precedente struttura mercatale.

In ragione di ciò, il Comune ha chiesto se sia applicabile l’Iva al 10% relativamente ai due seguenti distinti interventi di ristrutturazione edilizia del mercato esistente e di realizzazione del nuovo mercato.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che in base al n. 127-­quaterdecies) della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/1972, si applica l’aliquota agevolata del 10% alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi agli interventi di cui all’art. 31, lett. c) d) ed e), della Legge n. 457/1978 – norma trasfusa nell’art. 3, comma 1, lett. c), d) e f), del Dpr. n. 380/2001 – Tue – ovvero agli interventi c.d. ‘‘di recupero’’ consistenti rispettivamente: – nel restauro e risanamento conservativo; –  nella ristrutturazione edilizia; – nella ristrutturazione urbanistica.

Con riferimento invece alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed al relativo trattamento ai fini Iva, l’Agenzia ha ricordato che il n. 127­quinquies), della medesima Tabella, prevede l’applicazione dell’Iva al 10%, tra l’altro, per le cessioni di opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell’art. 4, della Legge n. 847/1964, integrato dall’art. 44 della Legge n. 865/1971, mentre il successivo n. 127-­septies) della stessa Tabella prevede l’aliquota del 10% anche per le prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-­quinquies).

La citata Legge n. 847/1964 individua ed elenca le varie opere di urbanizzazione sia primarie sia secondarie, comprendendovi anche i “mercati di quartiere”.

Con diversi documenti di prassi è stato precisato che le opere di urbanizzazione secondaria sono quelle destinate a produrre servizi di interesse collettivo, in materia di economica, istruzione, cultura e tempo libero, nell’ambito di un centro abitato, al fine di migliorare il livello qualitativo di vita dei propri abitanti (vedasi Risoluzioni n. 157/E del 2001 e n. 394/E del 2007; Risposta n. 402/2022).

In particolare, come precisato dall’Amministrazione finanziaria, ai fini della qualificazione di determinati immobili quali opere di urbanizzazione secondaria occorre innanzitutto che detti immobili siano realizzati in funzione, ossia al servizio, di zone urbanizzate o da urbanizzare.

Infatti, la disposizione agevolativa tende a tassare con un’aliquota Iva ridotta le opere che, ancorché non necessarie alla soddisfazione dei bisogni primari dei cittadini (che trovano la loro soddisfazione nelle opere di urbanizzazione primaria) sono indispensabili per innalzare, come in precedenza accennato, il tenore di vita dei residenti nel centro abitato interessato, considerandolo non soltanto secondo i livelli economici raggiunti ma anche in base agli standard qualitativi dei servizi collettivi ricevuti (vedasi Circolare n. 14/1981; Risoluzione n. 157/E del 2001).

Inoltre, il concetto di ‘‘quartiere’’ riferito a determinate opere quali i mercati, gli impianti sportivi e alle arre verdi va interpretato in senso logico­-evolutivo, tenendo conto dell’attuale realtà urbanistica; pertanto, le opere di urbanizzazione secondaria sopra descritte devono essere qualificate di ‘‘quartiere’’ non solo nel caso siano destinate a essere utilizzate dagli abitanti di una determinata zona urbana, ma anche quando sono realizzate per essere messe a disposizione dell’intera popolazione di un centro abitato; ciò al fine di non limitare l’applicazione del beneficio fiscale unicamente alle opere realizzate in quei Comuni che prevedono espressamente la suddivisione dei loro territori in quartieri (vedasi Risoluzione n. 157/E del 2001).

Nel caso di specie, l’oggetto del contratto di appalto è costituito dalla ristrutturazione edilizia del ‘‘vecchio mercato’’ nonché dalla riqualificazione delle aree adiacenti e dalla realizzazione del ‘‘nuovo mercato’’.

L’intervento di ristrutturazione del ‘‘vecchio Mercato’’ prevede lo svuotamento del volume (struttura) esistente e la destinazione finale dell’edificio (mercato) rimarrà quella di mercato di quartiere.

Inoltre, l’intervento di ristrutturazione avverrà con lo svuotamento della struttura esistente del ‘‘vecchio Mercato’’, con il mantenimento delle sole pareti perimetrali quali testimonianza storica e, a partire dalle fondazioni mediante la sostituzione dei vecchi elementi e impianti, le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, l’installazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico e, inoltre, l’intervento potrà prevedere incrementi di volumetria al fine di promuovere interventi di rigenerazione urbana.

Sulla base della predetta ricostruzione, l’Agenzia ha concluso che:

a)   l’intervento di recupero (ristrutturazione edilizia) del ‘‘vecchio mercato’’ è soggetto ad aliquota Iva del 10% (n. 127-quaterdecies), sempreché abbia le caratteristiche delineate dall’art. 3, lett. d), del Tue.

A tal fine, occorrerà avere riguardo al titolo abilitativo.

a)   l’intervento di realizzazione di un ‘‘nuovo mercato’’ di quartiere, è soggetto anch’esso ad aliquota Iva del 10% (n. 127-quuinquies e n. 127-septies), e ciò a prescindere dalla circostanza che la medesima struttura andrà a ospitare per un periodo limitato di tre anni gli operatori del ‘‘vecchio mercato’’ (oggetto dei predetti interventi di ristrutturazione edilizia) e che al termine del periodo di utilizzo verrà ricollocata in prossimità di un altro e diverso mercato di quartiere al fine di provvedere al medesimo intervento di ristrutturazione.

Infatti, ciò che rileva al fine della qualificazione dell’opera (mercato di quartiere) come ‘‘opera di urbanizzazione secondaria’’ è la circostanza che la stessa sia destinata al servizio di zone urbanizzate o da urbanizzare e che sia diretta a innalzare il livello qualitativo dei residenti di un determinato centro abitato.

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