L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 417 del 4 agosto 2023, ha fornito chiarimenti in ordine al trattamento Iva dell’ingresso alle mostre di oggetti d’arte di nuova realizzazione.
A tal riguardo ha ricordato che, come specificato nella Risoluzione 15 giugno 2004, n. 85/E, le mostre rientrano tra le attività spettacolistiche di cui all’art. 74-quater) del Dpr. n. 633/1972, mutuandone le modalità di certificazione dei corrispettivi [vedasi in particolare il punto 5) della Tabella C, allegata al Decreto Iva, che comprende espressamente tra le attività spettacolistiche ‘‘Mostre e fiere campionarie, esposizioni scientifiche, artistiche e industriali (…)’’].
Ciò premesso, per l’art. 10, comma 1, n. 22), del citato Decreto, sono esenti da Iva ‘‘le prestazioni (…) inerenti alla visita a Musei, Gallerie, Pinacoteche, Monumenti, (…) e simili’’.
Con l’espressione ‘‘simili’’ il Legislatore ha inteso riconoscere l’esenzione, oltre che alle visite di luoghi, quali Musei e Gallerie espressamente indicati, anche a quelle manifestazioni della cultura le cui prestazioni siano equipollenti (vedasi citata Risoluzione e prassi ivi richiamata).
L’importante è che siano rispettati tutti i requisiti indicati nella Risoluzione n. 85/E del 2004 quali elementi necessari per applicare l’esenzione in commento, ossia:
- l’esposizione deve riguardare quadri, fotografie o altri beni di rilevante utilità sociale e culturale, oggetto di visita da parte del pubblico, in spazi appositi;
- lo scopo dell’esposizione deve essere divulgativo e quindi di promozione della conoscenza (storica, artistica ecc.);
- l’esposizione deve essere caratterizzata dall’assenza di scopi speculativi o commerciali anche indiretti.
L’Agenzia ha già avuto modo di chiarire nei documenti prima citati che la “assenza di scopi speculativi o commerciali anche indiretti’’sussiste quando l’esposizione è finalizzata esclusivamente alla divulgazione e non anche alla commercializzazione delle opere artistiche ivi esposte (vedasi, in particolare, la Risoluzione n. 461079 del 20 novembre 1987, richiamata dalla Risoluzione n. 85/E del 2004).
Nel caso di specie, il soggetto che pone la richiesta all’Agenzia intende realizzare un servizio che non è funzionale a promuovere le opere e le realizzazioni esposte ai fini di una potenziale vendita.
Sul punto, l’Agenzia ha ritenuto che la divulgazione spontanea tramite ‘‘social’’ delle opere artistiche da parte dei visitatori non costituisce di per sé un ostacolo all’applicazione dell’art. 10, comma 1, n. 22), del Dpr. n. 633/1972. Invece, è di ostacolo l’assenza di una rilevante utilità sociale e culturale dell’esposizione e delle opere ivi esposte, dovendo essere finalizzate alla promozione della conoscenza (storica, artistica ecc.). In altri termini, affinché si possa ritenere applicabile il regime di esenzione in esame non è sufficiente esporre in spazi appositi le proprie creazioni, in assenza dei dichiarati scopi speculativi, ma occorre altresì che il servizio prestato abbia una certa rilevanza culturale e sociale.
Inoltre, per un costante e ormai consolidato principio della giurisprudenza unionale, i termini con i quali sono state designate le esenzioni di cui all’art. 132 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio 28 novembre 2006 (Direttiva Iva) devono essere interpretati restrittivamente, in quanto deroghe al principio generale stabilito dall’art. 2 della medesima Direttiva.
In conclusione, ai fini dell’applicazione dell’esenzione di cui all’art. 10, comma 1, n. 22), l’Agenzia ha ribadito la necessaria sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla stessa disposizione, così come indicati dalla richiamata Risoluzione n. 85/E del 2004.




